Incarto n. 12.2005.195
Lugano 28 novembre 2006/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.105 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 24 febbraio 2003 da
AO 1 rappr. da RA 1
contro
AP 1 al quale, deceduto, sono subentrati gli eredi G__________ e M__________ rappr. dall’ RA 2
chiedente il disconoscimento del debito per l’importo di fr. 60'034.- oltre interessi e accessori, domanda avversata dal convenuto e che il Pretore ha accolto con sentenza 18 ottobre 2005;
appellante il convenuto con atto di appello del 7 novembre 2005, nel quale chiede che in riforma del giudizio impugnato la petizione sia respinta, con protesta di spese e ripetibili;
mentre l’attore con le proprie osservazioni del 7 dicembre 2005 propone la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile, con protesta di spese e ripetibili;
constatato che l’appellante è deceduto il 30 dicembre 2005 e che la causa è quindi stata sospesa ai sensi dell’art. 104 CPC;
preso atto che il 23 novembre 2006 il legale di parte appellante ha comunicato la conclusione di un accordo transattivo e ha pertanto chiesto lo stralcio della procedura, spese a carico di chi le ha anticipate e ripetibili compensate;
considerato
in fatto e in diritto:
che la parte appellante postula lo stralcio della procedura d’appello poiché le parti hanno raggiunto un’intesa;
che la parte che ritira un appello è da considerare soccombente e come tale assume tasse e spese;
che nella commisurazione della tassa di giustizia si tiene conto della buona volontà delle parti nel risolvere la vertenza, mentre le ripetibili sono compensate, per accordo tra le parti;
Visti l’art. 352 CPC e la vigente TG
decreta:
1. L’appello 7 novembre 2005 è stralciato dai ruoli per transazione extragiudiziaria.
2. La tassa di giudizio di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 200.-), già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico. Le ripetibili sono compensate.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario