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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.03.2010 (pubblicato) 12.2003.36

9 marzo 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·630 parole·~3 min·3

Riassunto

appello contro tassa di giustizia e ripetibili, potere di apprezzamento del Pretore

Testo integrale

Incarto n. 12.2003.36

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa in materia di locazione -inc. n. DI.2002.00170 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord- promossa con istanza 4 dicembre 2002 da

__________ rappr. dall’avv. __________  

Contro

__________ rappr. dallo studio legale __________  

con cui l’istante ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 16'352.55 più interessi di cui al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio, domanda avversata dal convenuto;

ed ora sull'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito sollevata in limine litis dal convenuto, e che il Pretore con decreto 13 gennaio 2003 ha respinto, caricando al convenuto le spese e la tassa di giusitzia di fr. 400.nonchè le ripetibili di fr. 600.-;

appellante il convenuto con atto di appello 27 gennaio 2003, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ridurre a fr. 100.- la tassa di giusitizia e a fr. 150.- le ripetibili a suo carico nella sede pretorile, protestando spese e ripetibili;

mentre l'istante con osservazioni 7 marzo 2003 si oppone unicamente alla riduzione dell'indennità ripetibile a suo favore, con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         cui con l'istanza in rassegna, promossa il 4 dicembre 2002, l’istante ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 16'352.55 più interessi di cui al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio, domanda avversata dal convenuto;

                                         che con il decreto qui impugnato il Pretore ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata in limine litis dal convenuto, caricando a quest'ultimo le spese e la tassa di giusitzia di fr. 400.- nonchè le ripetibili di fr. 600.-;

                                         che con l'appello che qui ci occupa il convenuto chiede di riformare il giudizio pretorile nel senso di ridurre a fr. 100.- la tassa di giusitizia e a fr. 150.le ripetibili a suo carico, ritenendo in sostanza eccessivi gli importi attribuiti dal giudice di prime cure, anche alla luce del nuovo art. 19 cpv. 2 LTG;

                                         che l'istante con le sue osservazioni non si oppone alla riduzione della tassa di giustizia, ma ribadisce la correttezza dell'importo riconosciuto a suo favore a titolo di ripetibili;

                                         che, per giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile unicamente in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150);

                                         che nel caso di specie gli importi stabiliti dal Pretore non eccedono quanto previsto dalla LTG e dalla TOA e di conseguenza possono essere confermati;

                                         che l'appellante, pur avendo giustamente evidenziato che l'art. 19 cpv. 2 LTG, secondo cui se nelle cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto il valore litigioso non eccede la somma di fr. 30'000.- la tassa di giusitizia va da fr. 100.- a fr. 200.-, è entrato in vigore il 1° gennaio 2003, ha omesso di considerare che a quel momento la causa, promossa il 4 dicembre 2002, era già pendente

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 27 gennaio 2003 di __________ è respinto.

                                   II.   Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia di fr. 80.- e spese di fr. 20.-) restano a carico dell'appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 100.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione a:      -   __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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