Incarto n. 12.2003.36
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa in materia di locazione -inc. n. DI.2002.00170 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord- promossa con istanza 4 dicembre 2002 da
__________ rappr. dall’avv. __________
Contro
__________ rappr. dallo studio legale __________
con cui l’istante ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 16'352.55 più interessi di cui al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio, domanda avversata dal convenuto;
ed ora sull'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito sollevata in limine litis dal convenuto, e che il Pretore con decreto 13 gennaio 2003 ha respinto, caricando al convenuto le spese e la tassa di giusitzia di fr. 400.nonchè le ripetibili di fr. 600.-;
appellante il convenuto con atto di appello 27 gennaio 2003, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ridurre a fr. 100.- la tassa di giusitizia e a fr. 150.- le ripetibili a suo carico nella sede pretorile, protestando spese e ripetibili;
mentre l'istante con osservazioni 7 marzo 2003 si oppone unicamente alla riduzione dell'indennità ripetibile a suo favore, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
cui con l'istanza in rassegna, promossa il 4 dicembre 2002, l’istante ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 16'352.55 più interessi di cui al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio, domanda avversata dal convenuto;
che con il decreto qui impugnato il Pretore ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata in limine litis dal convenuto, caricando a quest'ultimo le spese e la tassa di giusitzia di fr. 400.- nonchè le ripetibili di fr. 600.-;
che con l'appello che qui ci occupa il convenuto chiede di riformare il giudizio pretorile nel senso di ridurre a fr. 100.- la tassa di giusitizia e a fr. 150.le ripetibili a suo carico, ritenendo in sostanza eccessivi gli importi attribuiti dal giudice di prime cure, anche alla luce del nuovo art. 19 cpv. 2 LTG;
che l'istante con le sue osservazioni non si oppone alla riduzione della tassa di giustizia, ma ribadisce la correttezza dell'importo riconosciuto a suo favore a titolo di ripetibili;
che, per giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile unicamente in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150);
che nel caso di specie gli importi stabiliti dal Pretore non eccedono quanto previsto dalla LTG e dalla TOA e di conseguenza possono essere confermati;
che l'appellante, pur avendo giustamente evidenziato che l'art. 19 cpv. 2 LTG, secondo cui se nelle cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto il valore litigioso non eccede la somma di fr. 30'000.- la tassa di giusitizia va da fr. 100.- a fr. 200.-, è entrato in vigore il 1° gennaio 2003, ha omesso di considerare che a quel momento la causa, promossa il 4 dicembre 2002, era già pendente
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 27 gennaio 2003 di __________ è respinto.
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia di fr. 80.- e spese di fr. 20.-) restano a carico dell'appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 100.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario