Incarto n. 11.2003.97
Lugano 16 dicembre 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ___.____/_.__.____ (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
APPE0 (patrocinata RAPP0)
a
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________) e alla Commissione tutoria regionale __________, __________
riguardo ai figli __________ (1993) e __________ (1996);
giudicando ora sul ricorso per denegata giustizia presentato il 4 luglio 2003 da __________ __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per denegata giustizia;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nel ricorso;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che dal matrimonio tra __________ __________ (1962) e __________ __________ (1966) sono nati __________ (__________1993) e __________ (__________1996);
che in seguito a una denuncia presentata da __________ __________ per presunti abusi sessuali commessi dallo zio materno su __________ e __________, con decisione provvisionale del 7 giugno 2002 la Commissione tutoria regionale __________ha collocato i ragazzi nell'Unità di pronta accoglienza e osservazione (PAO) dell'Istituto __________ a __________ e ha privato i genitori della custodia parentale, concedendo a ciascuno di loro un colloquio sorvegliato di un'ora settimanale ogni quindici giorni con i figli;
che, adita da entrambi i genitori, con decisione del 13 agosto 2002 l'autorità di vigilanza ha deciso di collocare __________ e __________ per l'anno scolastico 2002/03 come semiconvittori all'Istituto __________ di __________, di affidare i ragazzi al padre la sera, il fine settimana e durante le ferie scolastiche e ha fissato il diritto di visita della madre, dal 9 settembre 2002, in cinque incontri sorvegliati di un'ora e mezzo la settimana seguiti da un intero pomeriggio non sorvegliato ogni domenica, con l'obbligo di impedire ogni relazione dei figli con la sua famiglia, in particolare con lo zio materno e i nonni;
che un appello presentato da __________ __________ il 4 settembre 2002 contro tale decisione è stato stralciato dai ruoli da questa Camera in data odierna per sopravvenuta carenza d'interesse giuridico (inc. __________.__________.__________);
che con una nuova decisione provvisionale del 19 febbraio 2003 la Commissione tutoria, accertate le deteriorate relazioni personali tra i figli e la madre, ha diradato il diritto di visita dei genitori in “circa” un'ora e mezzo sorvegliata ogni due settimane;
che tale decisione è stata impugnata da entrambe le parti all'autorità di vigilanza, la quale con decisione provvisionale del 18 marzo 2003 ha finanche sospeso il diritto di visita di __________ __________;
che, dopo avere sentito i ricorrenti, con decisione del 17 aprile 2003 l'autorità di vigilanza ha rifiutato di ripristinare in via provvisionale il diritto di visita della madre;
che il 4 luglio 2003 __________ __________ si è rivolta al Consiglio di Stato con un ricorso per denegata giustizia, lamentando il ritardo dell'autorità di vigilanza nel decidere sul suo ricorso e nell'adot-tare delle misure provvisionali in pendenza di procedura;
che con decisione del 10 luglio 2003 il Consiglio di Stato ha trasmesso il ricorso a questa Camera per competenza (risoluzione n. __________);
che il 25 novembre 2003 l'autorità di vigilanza ha pronunciato le attese decisioni;
che con lettera del 11 dicembre 2003 __________ __________ ha dichiarato di ritirare il ricorso per denegata giustizia;
e considerando
in diritto: che il Consiglio di Stato, fondandosi principalmente sull'art. 45 LPAmm, ha reputato la Camera civile di appello competente per statuire sul noto ricorso per denegata giustizia;
che ci si può domandare se tale decisione sia corretta, la procedura applicabile davanti a questa Camera essendo quella prevista dagli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC, e non quella amministrativa;
che nella procedura civile non esistono mezzi giuridici che autorizzino il Tribunale d'appello a impartire indicazioni vincolanti a un'autorità sulla trattazione di una determinata causa (I CCA, sentenza del 3 gennaio 1994 in re. P.A. e litisconsorti; Rep. 1983 pag. 2);
che, di conseguenza, l'ammissibilità del ricorso in esame appare a dir poco dubbia;
che, comunque sia, la questione non merita approfondita disamina, la ricorrente avendo ritirato il ricorso in seguito della decisione emanata il 25 novembre 2003 dall'autorità di vigilanza;
che la desistenza di una parte pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata (art. 352 cpv. 1 CPC);
che il giudice ne dà atto e stralcia la causa dai ruoli (art. 352
cpv. 2 CPC);
che, per principio, il ritiro di un ricorso equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.);
che di per sé, quindi, gli oneri del presente decreto andrebbero a carico della ricorrente;
che, data la particolarità della fattispecie, si giustifica nondimeno di rinunciare al prelievo di spese;
che non è il caso nemmeno di assegnare ripetibili, il ricorso non essendo stato oggetto di intimazione;
che la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dalla ricorrente andrebbe respinta, l'interessata medesima avendo privato il ricorso, con il ritiro, di ogni possibilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);
che nondimeno, proprio per le particolarità del caso, in via eccezionale si giustifica una deroga al principio, l'interessata versando per altro nell'indigenza (art. 4 cpv. 1 Lag), come risulta con sufficiente verosimiglianza dagli atti;
che, in effetti, la procedura davanti a questa Camera non è dovuta all'iniziativa della ricorrente, la quale aveva bensì escluso la competenza del Tribunale di appello, ma dalla decisione – opinabile – del Consiglio di Stato;
che l'indennità del patrocinatore d'ufficio sarà commisurata, in ogni modo, all'impegno che un avvocato solerte e conciso avrebbe profuso in una causa analoga;
per questi motivi,
richiamato l'art. 352 CPC,
decreta: 1. Si prede atto del ritiro del ricorso. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.
4. Intimazione all'avv. __________ __________, __________.
Comunicazione a:
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– avv. __________ __________, __________;
– Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria