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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.12.2003 11.2003.97

16. Dezember 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,053 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.2003.97

Lugano 16 dicembre 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa ___.____/_.__.____ (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

APPE0 (patrocinata RAPP0)  

a  

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________) e alla   Commissione tutoria regionale __________, __________

                                         riguardo ai figli __________ (1993) e __________ (1996);

giudicando ora sul ricorso per denegata giustizia presentato il 4 luglio 2003 da __________ __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1. Se dev'essere accolto il ricorso per denegata giustizia; 

                                          2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nel ricorso;

                                          3.  Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che dal matrimonio tra __________ __________ (1962) e __________ __________ (1966) sono nati __________ (__________1993) e __________ (__________1996);

                                         che in seguito a una denuncia presentata da __________ __________ per presunti abusi sessuali commessi dallo zio materno su __________ e __________, con decisione provvisionale del 7 giugno 2002 la Com­missione tu­toria regionale __________ha collocato i ragazzi nell'Unità di pronta accoglienza e osservazione (PAO) dell'Isti­tuto __________ a __________ e ha privato i genitori della custodia parentale, concedendo a ciascuno di loro un colloquio sorvegliato di un'ora settimanale ogni quindici giorni con i figli;

                                         che, adita da entrambi i genitori, con decisione del 13 agosto 2002 l'autorità di vigilanza ha deciso di collocare __________ e __________ per l'anno scolastico 2002/03 come semiconvit­tori all'Istituto __________ di __________, di affidare i ragazzi al padre la sera, il fine settimana e durante le ferie scolastiche e ha fissato il diritto di visita della madre, dal 9 settembre 2002, in cinque incontri sorveglia­ti di un'ora e mezzo la settimana seguiti da un intero pomeriggio non sorvegliato ogni domenica, con l'obbligo di impedire ogni relazione dei figli con la sua famiglia, in particolare con lo zio materno e i nonni;

                                         che un appello presentato da __________ __________ il 4 settembre 2002 contro tale decisione è stato stralciato dai ruoli da questa Camera in data odierna per sopravvenuta carenza d'interesse giuridico (inc. __________.__________.__________);

                                         che con una nuova decisione provvisionale del 19 febbraio 2003 la Commissione tutoria, accertate le deteriorate relazioni personali tra i figli e la madre, ha diradato il diritto di visita dei genitori in “circa” un'ora e mezzo sorvegliata ogni due settimane;

                                         che tale decisione è stata impugnata da entram­be le parti all'autorità di vigilanza, la quale con decisione provvisiona­le del 18 marzo 2003 ha finanche sospeso il diritto di visita di __________ __________;

                                         che, dopo avere sentito i ricorrenti, con decisione del 17 aprile 2003 l'autorità di vigilanza ha rifiutato di ripristinare in via provvisionale il diritto di visita della madre;

                                         che il 4 luglio 2003 __________ __________ si è rivolta al Consiglio di Stato con un ricorso per denegata giustizia, lamentando il ritardo dell'autorità di vigilanza nel decidere sul suo ricorso e nell'adot-tare delle misure provvisionali in pendenza di procedura;

                                         che con decisione del 10 luglio 2003 il Consiglio di Stato ha trasmesso il ricorso a questa Camera per competenza (risoluzione n. __________);

                                         che il 25 novembre 2003 l'autorità di vigilanza ha pronunciato le attese decisioni;

                                         che con lettera del 11 dicembre 2003 __________ __________ ha dichiarato di ritirare il ricorso per denegata giustizia;

e considerando

in diritto:                        che il Consiglio di Stato, fondandosi principalmente sull'art. 45 LPAmm, ha reputato la Camera civile di appello competente per statuire sul noto ricorso per denegata giustizia;

                                         che ci si può domandare se tale decisione sia corretta, la procedura applicabile davanti a questa Camera essendo quella prevista dagli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC, e non quella amministrativa;

                                         che nella procedura civile non esistono mezzi giuridici che autorizzino il Tribunale d'appello a impartire indicazioni vincolanti a un'autorità sulla trattazione di una determinata causa (I CCA, sentenza del 3 gennaio 1994 in re. P.A. e litisconsorti; Rep. 1983 pag. 2);

                                         che, di conseguenza, l'ammissibilità del ricorso in esame appare a dir poco dubbia;

                                         che, comunque sia, la questione non merita approfondita disamina, la ricorrente avendo ritirato il ricorso in seguito della decisione emanata il 25 novembre 2003 dall'autorità di vigilanza;

                                         che la desistenza di una parte pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata (art. 352 cpv. 1 CPC);

                                         che il giudice ne dà atto e stralcia la causa dai ruoli (art. 352

                                         cpv. 2 CPC);

                                         che, per principio, il ritiro di un ricorso equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.);

                                         che di per sé, quindi, gli oneri del presente decreto andrebbero a carico della ricorrente;

                                         che, data la particolarità della fattispecie, si giustifica nondimeno di rinunciare al prelievo di spese;

                                         che non è il caso nemmeno di assegnare ripetibili, il ricorso non essendo stato oggetto di intimazione;

                                         che la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dalla ricorren­te andrebbe respinta, l'interessata medesima avendo privato il ricorso, con il ritiro, di ogni possibilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);

                                         che nondimeno, proprio per le particolarità del caso, in via eccezionale si giustifica una deroga al principio, l'interessata versando per altro nell'indigenza (art. 4 cpv. 1 Lag), come risulta con sufficiente verosimiglianza dagli atti;

                                         che, in effetti, la procedura davanti a questa Camera non è dovu­ta all'iniziativa della ricorrente, la quale aveva bensì escluso la competenza del Tribunale di appello, ma dalla decisione – opinabile – del Consiglio di Stato;

                                         che l'indennità del patrocinatore d'ufficio sarà commisurata, in ogni modo, all'impegno che un avvocato solerte e conciso avreb­be profuso in una causa analoga;

per questi motivi,

richiamato l'art. 352 CPC,

decreta:                   1.   Si prede atto del ritiro del ricorso. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.

                                   4.   Intimazione all'avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione a:

                                   – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di  vigilanza sulle tutele;

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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