Incarto n.: 11.2003.47
Lugano 30 aprile 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __._____._____ (esecuzione civile) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con opposizione del 25 giugno 2002 da
__________ __________, __________ __________ (patrocinato dall'avv __________ __________ __________, __________)
contro
__________ __________ ____________________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 13 aprile 2003 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 3 aprile 2003 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 3 aprile 2003 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha confermato l'opposizione introdotta il 25 giugno 2002 da __________ __________ a un precetto esecutivo civile intimatogli il 20 giugno 2002 da __________ __________;
che contro tale sentenza __________ __________ è insorta con un “ricorso” del 13 aprile 2003;
che tale atto non è stato intimato a __________ __________;
e considerando
in diritto: che i procedimenti civili esecutivi sono trattati con la procedura di camera di consiglio (art. 493 con rinvio agli art. 361 e segg. CPC), sicché i giudizi del Pretore sono appellabili nel termine “ordinario” di 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 370 cpv. 2 CPC);
che nella fattispecie la sentenza impugnata è stata intimata a __________ __________ il 3 aprile 2003 e che pertanto l'appello, del 13 aprile 2003, è tempestivo;
che nel suo “ricorso” l'appellante ripercorre le vicende all'origine del precetto esecutivo civile da lei intimato all'opponente e si duole delle “manipolazioni” che – a suo dire – “parte della giustizia” frappone ai suoi tentativi di far eseguire la sentenza emanata il 30 novembre 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona (inc. n. __________/__________);
che secondo quanto afferma l'appellante, “forniremo la motivazione di questo ricorso contro la decisione del giudice __________ del 3.4.2003 non appena avremo ricevuto spiegazioni e ulteriori chiarimenti scritti da parte sua per persone private, in merito agli svantaggi che questa decisione crea di nuovo contro di noi”;
che in tali condizioni l'appello, per esplicita e deliberata scelta di colei che l'ha redatto, non contiene motivazioni né – tantomeno – indica come dovrebbe essere modificata la sentenza impugnata;
che a norma dell'art. 309 CPC l'atto di appello deve contenere , tra l'altro, le domande (lett. e) e i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (lett. f), in mancanza di che esso è nullo (cpv. 5);
che nella fattispecie l'atto del 13 aprile 2003 si esaurisce in una generica lamentela sull'asserita mancanza di una sorveglianza sugli avvocati e nella richiesta, anch'essa generica, di una “verifica indipendente della Giustizia e della Politica”, ma non contiene la benché minima motivazione ed è privo di qualsiasi domanda di giudizio;
che già di primo acchito l'appello si rivela pertanto improponibile;
che le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che si giustifica nondimeno di contenere al minimo la tassa di giustizia, la procedura non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);
che non è il caso di attribuire ripetibili a __________ __________, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato quindi spese presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 70.–
b) spese fr. 50.–
fr. 120.–
sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario