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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.04.2003 11.2003.47

30. April 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·615 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n.: 11.2003.47

Lugano 30 aprile 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __._____._____ (esecuzione civile) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con opposizione del 25 giugno 2002 da

__________ __________, __________ __________ (patrocinato dall'avv __________ __________ __________, __________)  

contro

__________ __________ ____________________;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 13 aprile 2003 presen­tato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 3 aprile 2003 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 3 aprile 2003 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha confermato l'opposizione introdotta il 25 giugno 2002 da __________ __________ a un precetto esecutivo civile intimatogli il 20 giugno 2002 da __________ __________;

                                         che contro tale sentenza __________ __________ è insorta con un “ricorso” del 13 aprile 2003;

                                         che tale atto non è stato intimato a __________ __________;

e considerando

in diritto:                        che i procedimenti civili esecutivi sono trattati con la procedura di camera di consiglio (art. 493 con rinvio agli art. 361 e segg. CPC), sicché i giudizi del Pretore sono appellabili nel termine “ordinario” di 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 370 cpv. 2 CPC);

                                         che nella fattispecie la sentenza impugnata è stata intimata a __________ __________ il 3 aprile 2003 e che pertanto l'appello, del 13 aprile 2003, è tempestivo;

                                         che nel suo “ricorso” l'appellante ripercorre le vicende all'origine del precetto esecutivo civile da lei intimato all'opponente e si duole delle “manipolazioni” che – a suo dire – “parte della giustizia” frappone ai suoi tentativi di far eseguire la sentenza emana­ta il 30 novembre 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona (inc. n. __________/__________);

                                         che secondo quanto afferma l'appellante, “forniremo la motivazione di questo ricorso contro la decisione del giudice __________ del 3.4.2003 non appena avremo ricevuto spiegazioni e ulteriori chiarimenti scritti da parte sua per persone private, in merito agli svantaggi che questa decisione crea di nuovo contro di noi”;

                                         che in tali condizioni l'appello, per esplicita e deliberata scelta di colei che l'ha redatto, non contiene motivazioni né – tantomeno – indica come dovrebbe essere modificata la sentenza impugnata;

                                         che a norma dell'art. 309 CPC l'atto di appello deve contenere , tra l'altro, le domande (lett. e) e i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (lett. f), in mancanza di che esso è nullo (cpv. 5);

                                         che nella fattispecie l'atto del 13 aprile 2003 si esaurisce in una generica lamentela sull'asserita mancanza di una sorveglianza sugli avvocati e nella richiesta, anch'essa generica, di una “veri­fica indipendente della Giustizia e della Politica”, ma non contiene la benché minima motivazione ed è privo di qualsiasi domanda di giudizio;

                                         che già di primo acchito l'appello si rivela pertanto improponibile;

                                         che le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che si giustifica nondimeno di contenere al minimo la tassa di giustizia, la procedura non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);

                                         che non è il caso di attribuire ripetibili a __________ __________, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato quindi spese presumibili;

in applicazione dell'art. 313bis,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   70.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 120.–

                                         sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario