Incarto n. 11.2003.164
Lugano, 7 gennaio 2004
Repubblica e Cantone del Ticino Prima Camera civile Tribunale d'appello
Il presidente
visto l'appello del 21 dicembre 2003 presentato da
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro la sentenza emessa il 4 dicembre 2003 del Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa __________.__________.__________ (protezione dell’unione coniugale) promossa da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. dott. __________ __________, __________);
giudicando ora sulla richiesta di provvedimenti cautelari contenuta nell'appello;
premesso che con sentenza del 4 dicembre 2003 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città, statuendo nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale, ha così disciplinato – fra l'altro – il diritto di visita di __________ __________ al figlio __________, nato il __________ __________ 2002:
1.1 Al padre sono garantite le seguenti relazioni personali con il figlio (…):
– un sabato ogni 15 giorni dalle ore 10.00 alle ore 17.00;
– una mezza giornata al mese in settimana dalle ore 8.30 alle ore 11.30. Il padre comunicherà la mattina scelta (fra il lunedì e il venerdì) con un preavviso di 15 giorni.
1.2 Sino al 30 aprile 2004 le relazioni personali fra padre e figlio potranno svolgersi, in una delle tre occasioni mensili stabilite, alla presenza della nuova compagna di __________ __________ (e del di lui figlio).
1.3 Dal 1° maggio 2004, e sino al compimento dei due anni di età di __________, la presenza della nuova compagna di __________ __________ potrà essere estesa a due volte mensili.
Da luglio 2004 non sussisterà più alcuna limitazione.
1.4 A titolo di contributo alimentare per il figlio Leonardo il padre verserà mensilmente e anticipatamente nelle mani della madre l'importo di fr. 1800.– a decorrere dal 5 febbraio 2003.
Tale importo è comprensivo dell'assegno di legge;
preso atto che contro tale sentenza __________ __________ è insorto a questa Camera con un appello del 21 dicembre 2003 volto a ottenere la seguente riforma del giudizio impugnato:
1.1 Al padre è riconosciuto il più ampio diritto di visita, da esercitare liberamente, previo avviso alla madre.
In caso di litigio valgono come minimi:
– un sabato ogni due settimane dalle ore 10.00 alle ore 17.00;
– una mezza giornata al mese in settimana dalle ore 13.30 alle ore 18.30. Il padre comunicherà il pomeriggio scelto (fra il lunedì e il venerdì) con preavviso di 15 giorni.
1.2 e 1.3 aboliti
1.4 A titolo di contributo alimentare per il figlio __________ il padre verserà mensilmente e anticipatamente nelle mani della madre l'importo di fr. 1100.– a decorrere dal mese di febbraio 2003;
accertato come “in via cautelativa giusta gli art. 376 segg. CPC” l'appellante chiede “che siano immediatamente aboliti i punti 1.2 e 1.3 della sentenza impugnata”;
ritenuto che il presidente di questa Camera potrebbe, tutt'al più, conferire effetto sospensivo all'appello relativamente ai dispositivi impugnati (art. 370 cpv. 3 CPC combinato con gli art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC);
considerato nondimeno che tale misura risulterebbe addirittura sfavorevole all'appellante, tornandosi ad applicare in simile eventualità il decreto cautelare del 17 marzo 2003 con cui il Pretore disponeva la stessa restrizione prevista nel dispositivo n. 1.2 della sentenza impugnata, ma senza limiti di tempo;
rilevato che, certo, il presidente di questa Camera è abilitato anche a decretare provvedimenti cautelari (art. 377 cpv. 2 CPC), in specie per mantenere uno stato di fatto o per tutelare provvisoriamente interessi giuridici minacciati (art. 94 OG per analogia);
stabilito nondimeno che la richiesta “cautelativa” in questione non mira a salvaguardare uno stato di fatto o a proteggere interessi giuridici minacciati, bensì a ottenere anticipatamente gli effetti legati a un possibile accoglimento dell'appello, la cui fondatezza non può dirsi scontata;
appurato inoltre che, nella misura in cui la richiesta possa eventualmente tendere a promuovere il bene del figlio, non è dato a divedere per quali motivi la presenza immediata della nuova compagna dell'appellante a tutti i diritti di visita favorirebbe gli interessi del bambino, al punto da giustificare un provvedimento d'urgenza;
decreta: 1. La richiesta di provvedimenti cautelari è respinta.
2. Intimazione:
– avv. __________ __________ __________, __________; – avv. dott. __________ __________, __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario