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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.01.2004 11.2003.164

7. Januar 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·707 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.2003.164

Lugano, 7 gennaio 2004  

Repubblica e Cantone del Ticino Prima Camera civile Tribunale d'appello  

Il presidente

visto l'appello del 21 dicembre 2003 presentato da

__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________)  

contro la sentenza emessa il 4 dicembre 2003 del Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa __________.__________.__________ (protezione dell’unione coniugale) promossa da  

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. dott. __________ __________, __________);

giudicando ora sulla richiesta di provvedimenti cautelari contenuta nell'appello;

                                         premesso che con sentenza del 4 dicembre 2003 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città, statuendo nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale, ha così disciplinato – fra l'altro – il diritto di visita di __________ __________ al figlio __________, nato il __________ __________ 2002:

                                                      1.1   Al padre sono garantite le seguenti relazioni personali con il figlio (…):

– un sabato ogni 15 giorni dalle ore 10.00 alle ore 17.00;

– una mezza giornata al mese in settimana dalle ore 8.30 alle ore 11.30. Il padre comunicherà la mattina scelta (fra il lunedì e il venerdì) con un preavviso di 15 giorni.

                                                      1.2   Sino al 30 aprile 2004 le relazioni personali fra padre e figlio potranno svolgersi, in una delle tre occasioni mensili stabilite, alla presenza della nuova compagna di __________ __________ (e del di lui figlio).

                                                      1.3   Dal 1° maggio 2004, e sino al compimento dei due anni di età di __________, la presenza della nuova compagna di __________ __________ potrà essere estesa a due volte mensili.

                                                               Da luglio 2004 non sussisterà più alcuna limitazione.

                                                      1.4   A titolo di contributo alimentare per il figlio Leonardo il padre verserà mensilmente e anticipatamente nelle mani della madre l'importo di fr. 1800.– a decorrere dal 5 febbraio 2003.

                                                               Tale importo è comprensivo dell'assegno di legge;

                                         preso atto che contro tale sentenza __________ __________ è insorto a questa Camera con un appello del 21 dicembre 2003 volto a ottenere la seguente riforma del giudizio impugnato:

                                                      1.1   Al padre è riconosciuto il più ampio diritto di visita, da esercitare liberamente, previo avviso alla madre.

                                                               In caso di litigio valgono come minimi:

– un sabato ogni due settimane dalle ore 10.00 alle ore 17.00;

– una mezza giornata al mese in settimana dalle ore 13.30 alle ore 18.30. Il padre comunicherà il pomeriggio scelto (fra il lunedì e il venerdì) con preavviso di 15 giorni.

                                                      1.2 e 1.3 aboliti

                                                      1.4   A titolo di contributo alimentare per il figlio __________ il padre verserà mensilmente e anticipatamente nelle mani della madre l'importo di fr. 1100.– a decorrere dal mese di febbraio 2003;

                                         accertato come “in via cautelativa giusta gli art. 376 segg. CPC” l'appellante chiede “che siano immediatamente aboliti i punti 1.2 e 1.3 del­la sentenza impugnata”;

                                         ritenuto che il presidente di questa Camera potrebbe, tutt'al più, conferire effetto sospensivo all'appello relativamente ai dispositivi impugnati (art. 370 cpv. 3 CPC combinato con gli art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC);

                                         considerato nondimeno che tale misura risulterebbe addirittura sfavorevo­le all'appellante, tornandosi ad applicare in simile eventualità il decre­to cautelare del 17 marzo 2003 con cui il Pretore disponeva la stessa restrizione prevista nel dispositivo n. 1.2 della sen­tenza impugnata, ma senza limiti di tempo;

                                         rilevato che, certo, il presidente di questa Camera è abilitato anche a decretare provvedimenti cautelari (art. 377 cpv. 2 CPC), in specie per mantenere uno stato di fatto o per tutelare provvisoriamente interessi giuridici minacciati (art. 94 OG per analogia);

                                         stabilito nondimeno che la richiesta “cautelativa” in questione non mira a salvaguardare uno stato di fatto o a proteggere interessi giuridici minacciati, bensì a ottenere anticipatamente gli effetti legati a un possibile accoglimento dell'appello, la cui fondatezza non può dirsi scontata;

                                         appurato inoltre che, nella misura in cui la richiesta possa eventualmente tendere a promuovere il bene del figlio, non è dato a divedere per quali motivi la presenza immediata della nuova compagna dell'appellante a tutti i diritti di visita favorirebbe gli interessi del bambino, al punto da giustificare un provvedimento d'urgenza;

decreta:                    1.   La richiesta di provvedimenti cautelari è respinta.

                                   2.   Intimazione:

– avv. __________ __________ __________, __________; – avv. dott. __________ __________, __________ __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                             Il segretario

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