Incarto n. 11.2003.123
Lugano, 30 settembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente
visto l'appello del 22 settembre 2003 presentato da
______________ , e _______________,
(patrocinati,________________)
contro la decisione emessa il 1° settembre 2003 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di __________, nella causa che oppone gli appellanti alla
_______________,
riguardo alla custodia parentale sul figlio __________
giudicando ora sulla richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello;
ricordato che a norma dell'art. 424a cpv. 1 CPC l'appello in materie come quella specifica ha effetto sospensivo per legge, “a meno che la decisione impugnata non disponga altrimenti”;
accertato che, al momento di statuire, l'autorità di vigilanza ha confermato la decisione emessa il 22 maggio 2003 dalla Commissione tutoria regionale, ma non ha tolto effetto sospensivo a un eventuale appello;
ritenuto che nelle circostanze descritte la richiesta di effetto sospensivo è sovrabbondante, l'appello avendo già di per sé effetto sospensivo;
decreta: 1. La richiesta di effetto sospensivo è priva d'oggetto.
2. Intimazione:
–; –. Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale __________.
Il presidente
della prima Camera civile
(Giorgio A. Bernasconi)