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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.09.2003 11.2003.123

30 septembre 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·195 mots·~1 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.2003.123

Lugano, 30 settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente

visto l'appello del 22 settembre 2003 presentato da

 ______________ , e _______________,

(patrocinati,________________)  

contro la decisione emessa il 1° settembre 2003 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di __________, nella causa che oppone gli appellanti alla  

_______________,

                                         riguardo alla custodia parentale sul figlio __________

giudicando ora sulla richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello;

ricordato che a norma dell'art. 424a cpv. 1 CPC l'appello in materie come quella specifica ha effetto sospensivo per legge, “a meno che la decisione impugnata non disponga altrimenti”;

accertato che, al momento di statuire, l'autorità di vigilanza ha confermato la decisione emessa il     22 maggio 2003 dalla Commissione tutoria regionale, ma non ha tolto effetto sospensivo a un even­tuale appello;

ritenuto che nelle circostanze descritte la richiesta di effetto sospensivo è sovrabbondante, l'appello avendo già di per sé effetto sospensivo;

decreta:                    1.   La richiesta di effetto sospensivo è priva d'oggetto.

                                   2.   Intimazione:

–; –. Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale __________.

                                                                                Il presidente

                                                                                della prima Camera civile

                                                                                (Giorgio A. Bernasconi)

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