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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.09.2002 11.2002.75

9 settembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·363 parole·~2 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n.: 11.2002.00075

Lugano 9 settembre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (provvedimento cautelare in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 27 giugno 2000 da

__________ __________, nata __________ __________ __________ (già patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

Contro    

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________);    

visto l'appello del 28 giugno 2002 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare del 29 maggio 2002 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha respinto la sua domanda di un contributo alimentare e ha fatto obbligo al convenuto di versare all'istante una provvigione di causa di fr. 3'000.–;

ricordato che il 4 luglio 2002 l'appellante è stata invitata dalla presidente di questa Camera a depositare entro il 22 luglio 2002, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 300.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale d'appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);

accertato che il termine, prorogato dalle ferie giudiziarie (dal 15 luglio al 15 agosto 2002) è decorso infruttuoso;

ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello non può essere esaminato nel merito;

considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG);

stabilito che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato intimato;

richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG,

decreta:                   1.   L'appello del 28 giugno 2002 è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   50.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 100.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – __________ __________, __________;

                                         – avv. __________. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario