Incarto n.: 11.2002.00075
Lugano 9 settembre 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (provvedimento cautelare in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 27 giugno 2000 da
__________ __________, nata __________ __________ __________ (già patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
Contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________);
visto l'appello del 28 giugno 2002 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare del 29 maggio 2002 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha respinto la sua domanda di un contributo alimentare e ha fatto obbligo al convenuto di versare all'istante una provvigione di causa di fr. 3'000.–;
ricordato che il 4 luglio 2002 l'appellante è stata invitata dalla presidente di questa Camera a depositare entro il 22 luglio 2002, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 300.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale d'appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);
accertato che il termine, prorogato dalle ferie giudiziarie (dal 15 luglio al 15 agosto 2002) è decorso infruttuoso;
ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello non può essere esaminato nel merito;
considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG);
stabilito che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato intimato;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG,
decreta: 1. L'appello del 28 giugno 2002 è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 50.–
b) spese fr. 50.–
fr. 100.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– __________ __________, __________;
– avv. __________. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario