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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.06.2002 11.2002.62

19 giugno 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·811 parole·~4 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

140  

Incarto n. 11.2002.00062

Lugano 19 giugno 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __._____.______ (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 26 aprile 2002 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)  

Contro

__________ __________, __________, per sé e in rappresentanza di  __________ __________, __________;  

giudicando ora sul decreto cautelare del 26 aprile 2002 con cui il Pretore ha ordinato a “__________ ” e a __________ __________ di astenersi dal pubblicare qualsiasi articolo, contributo o documento facente direttamente o indirettamente riferimento al nome, alla persona o all'attività di __________ __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 28 maggio 2002 presentata da __________ __________ e __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 26 aprile 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che il 26 aprile 2002 __________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Bellinzona perché vietasse al periodico “__________ ” e a __________ __________, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di pubblicare qualsiasi articolo, contributo o documento facente direttamente o indirettamente riferimento al suo nome, alla sua persona o alla sua attività;

                                         che in via provvisionale egli ha formulato la medesima richiesta;

                                         che con decreto cautelare dello stesso giorno, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha accolto la domanda;

                                         che il 29 aprile 2002 i convenuti hanno chiesto la revoca del predetto decreto;

                                         che all'udienza del 28 maggio 2001, indetta per la discussione, costoro hanno proposto di respingere l'istanza, mentre l'attore ha confermato la sua richiesta e ha offerto prove;

                                         che il 28 maggio 2002 __________ __________ e __________ __________ sono insorti con un appello nel quale chiedono di revocare il decreto del 26 aprile 2002;

                                         che l'appello non è stato intimato ad __________ __________;

e considerando

in diritto:                        che __________ __________, gerente con firma individuale di __________ __________, è abilitato a rappresentare la ditta, il cui appello è pertanto ricevibile;

                                         che la procedura per l'emanazione di misure provvisionali chieste sulla base dell'art. 28c CC è, salvo le disposizioni previste dal diritto federale (art. 28b e 28d CC), quella degli art. 376 e segg. CPC (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 3a edizione, n. 652 pag. 172);

                                         che in esito a tale procedura il giudice statuisce con decreto, impugnabile entro il termine di dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC) non sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 384bis CPC);

                                         che il decreto impugnato è stato emesso il 26 aprile 2002, ragione per cui l'appello presentato il 28 maggio 2002 si rivela già di primo acchito tardivo;

                                         che, si volesse da ciò prescindere, l'appello si rivelerebbe irricevibile anche per altri motivi;

                                         che i provvedimenti cautelari emanati secondo gli art. 376 segg. CPC possono essere appellati solo “dopo il contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC);

                                         che per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale, tenuta dopo l'istruttoria o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii);

                                         che tale nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382; da ultimo: I CCA, sentenza del 21 maggio 2002 nella causa H., consid. 3);

                                         che nella fattispecie non è stato tenuto alcun “contraddittorio” sul decreto impugnato, esplicitamente designato – del resto – co­me “su­percau­telare”;

                                         che in concreto non è ancora stata avviata nemmeno l'istruttoria, tant'è che il Pretore ha citato le parti all'udienza del 13 giugno 2002 per l'interrogatorio formale di __________ __________, l'audizione di tre testimoni e l'eventuale discussione finale (verbale del 28 maggio 2002, pag. 2);

                                         che in tali circostanze il decreto impugnato non è manifestamen­te appellabile e il gravame sfugge a qualsiasi esame di merito;

                                         che, con ogni evidenza, gli appellanti potranno far valere tutte le loro argomentazioni davanti al Pretore;

                                         che gli oneri processuali del giudizio odierno, volutamente ridotti per tenere conto del caso particolare, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, alla quale il ricorso non è stato notificato e non ha quindi provocato alcun costo;

in applicazione dell'art. 313bis CPC e

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L’appello è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia     fr. 100.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – __________ __________, __________, per sé e in rappresentanza di __________ __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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