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Incarto n. 11.2002.00062
Lugano 19 giugno 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __._____.______ (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 26 aprile 2002 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
Contro
__________ __________, __________, per sé e in rappresentanza di __________ __________, __________;
giudicando ora sul decreto cautelare del 26 aprile 2002 con cui il Pretore ha ordinato a “__________ ” e a __________ __________ di astenersi dal pubblicare qualsiasi articolo, contributo o documento facente direttamente o indirettamente riferimento al nome, alla persona o all'attività di __________ __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 28 maggio 2002 presentata da __________ __________ e __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 26 aprile 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 26 aprile 2002 __________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Bellinzona perché vietasse al periodico “__________ ” e a __________ __________, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di pubblicare qualsiasi articolo, contributo o documento facente direttamente o indirettamente riferimento al suo nome, alla sua persona o alla sua attività;
che in via provvisionale egli ha formulato la medesima richiesta;
che con decreto cautelare dello stesso giorno, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha accolto la domanda;
che il 29 aprile 2002 i convenuti hanno chiesto la revoca del predetto decreto;
che all'udienza del 28 maggio 2001, indetta per la discussione, costoro hanno proposto di respingere l'istanza, mentre l'attore ha confermato la sua richiesta e ha offerto prove;
che il 28 maggio 2002 __________ __________ e __________ __________ sono insorti con un appello nel quale chiedono di revocare il decreto del 26 aprile 2002;
che l'appello non è stato intimato ad __________ __________;
e considerando
in diritto: che __________ __________, gerente con firma individuale di __________ __________, è abilitato a rappresentare la ditta, il cui appello è pertanto ricevibile;
che la procedura per l'emanazione di misure provvisionali chieste sulla base dell'art. 28c CC è, salvo le disposizioni previste dal diritto federale (art. 28b e 28d CC), quella degli art. 376 e segg. CPC (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 3a edizione, n. 652 pag. 172);
che in esito a tale procedura il giudice statuisce con decreto, impugnabile entro il termine di dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC) non sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 384bis CPC);
che il decreto impugnato è stato emesso il 26 aprile 2002, ragione per cui l'appello presentato il 28 maggio 2002 si rivela già di primo acchito tardivo;
che, si volesse da ciò prescindere, l'appello si rivelerebbe irricevibile anche per altri motivi;
che i provvedimenti cautelari emanati secondo gli art. 376 segg. CPC possono essere appellati solo “dopo il contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC);
che per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale, tenuta dopo l'istruttoria o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii);
che tale nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382; da ultimo: I CCA, sentenza del 21 maggio 2002 nella causa H., consid. 3);
che nella fattispecie non è stato tenuto alcun “contraddittorio” sul decreto impugnato, esplicitamente designato – del resto – come “supercautelare”;
che in concreto non è ancora stata avviata nemmeno l'istruttoria, tant'è che il Pretore ha citato le parti all'udienza del 13 giugno 2002 per l'interrogatorio formale di __________ __________, l'audizione di tre testimoni e l'eventuale discussione finale (verbale del 28 maggio 2002, pag. 2);
che in tali circostanze il decreto impugnato non è manifestamente appellabile e il gravame sfugge a qualsiasi esame di merito;
che, con ogni evidenza, gli appellanti potranno far valere tutte le loro argomentazioni davanti al Pretore;
che gli oneri processuali del giudizio odierno, volutamente ridotti per tenere conto del caso particolare, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, alla quale il ricorso non è stato notificato e non ha quindi provocato alcun costo;
in applicazione dell'art. 313bis CPC e
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________ __________, __________, per sé e in rappresentanza di __________ __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario