Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.06.2002 11.2002.52

21 giugno 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·777 parole·~4 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n.: 11.2002.00052

Lugano 21 giugno 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____.____  (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 15 novembre 2001 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________i, __________)  

contro  

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________),  

giudicando ora sul decreto cautelare del 24 aprile 2002 con cui il Pretore ha respinto un'istanza dell'attore intesa all'emanazione di misure provvisionali;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 30 aprile 2002 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 24 aprile 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 14 dicembre 1999 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1958) e __________ nata __________ (1962), omologando la convenzione sugli effetti accessori in virtù della quale le figlie __________ (__________1986) e __________ (__________1989) erano affidate alla madre;

                                         che con petizione del 15 novembre 2001 __________ __________ ha convenuto __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere, già in via cautelare, la modifica della sentenza di divorzio relativa all'affidamento di __________, trasferitasi da lui nell'autunno 2001;

                                         che all'udienza dell'11 dicembre 2001, indetta per la discussione dell'istanza cautelare, le parti hanno concordato l'affidamento di __________ al padre, con esercizio congiunto dell'autorità parentale, e il giudice ha omologato l'accordo;

                                         che con risposta del 15 gennaio 2002 __________ __________ ha proposto di respingere la petizione e in via cautelare ha chiesto l'affidamento della figlia con l'autorità parentale, riservato al padre il diritto di visita a suo tempo concordato;

                                         che all'udienza del 7 febbraio 2002 l'attore si è opposto alla domanda cautelare della convenuta ed entrambe le parti hanno proposto mezzi di prova;

                                         che, esperita l'istruttoria cautelare e sentita la figlia __________, le parti hanno ribadito le rispettive domande al dibattimento finale del

                                         23 aprile 2002;

                                         che con decreto cautelare del 24 aprile 2002 il Pretore ha respinto l'istanza cautelare di __________ __________ e ha posto le tasse e spese a carico di costei, senza assegnare ripetibili al convenuto provvisionale;

                                         che contro il citato decreto __________ __________ è insorto il 30 aprile 2002 con un appello in cui chiede l'assegnazione di ripetibili in primo e in secondo grado;

                                         che l'appello non è stato intimato alla controparte;

e considerando

in diritto:                        che per principio il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che in concreto il primo giudice non ha assegnato ripetibili al convenuto provvisionale, uscito vittorioso dalla procedura cautelare promossa il 15 gennaio 2002;

                                         che l'appellante chiede l'attribuzione di ripetibili di primo e secondo grado, senza tuttavia indicare – nemmeno approssimativamente – quale sarebbe l'indennità rivendicata a tale titolo;

                                         che dall'esigenza di precisare numericamente la pretesa per ripetibili si potrebbe prescindere solo ove il Pretore avesse completamente trascurato di statuire al riguardo (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano, 2000, n. 15 ad art. 309 CPC), ciò che non è il caso in concreto;

                                         che pertanto l'appello si dimostra d'acchito irricevibile (I CCA, sentenza del 28 novembre 1996, pubblicata in: Bollettino dell'ordine degli avvocati n. 14, pag. 12) e può essere deciso con la procedura dell'art. 313bis CPC;

                                         che gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato intimato;

                                         che nelle circostanze descritte si impone nondimeno di avvertire il legale dell'appellante, il quale ha già reiterato almeno a tre riprese con domande di giudizio non cifrate davanti a questa Camera (I CCA, sen­tenze del 23 giugno 1997 in re L., consid. 1; del 31 luglio 1997 in re T., consid. 1; del 29 ottobre 1997 in re B., consid. 1), che nel caso in cui la Camera si trovasse a dichiarare irricevibile un altro appello per la medesima inavvertenza, gli oneri processuali saranno posti a carico del patrocinatore come spese inutilmente cagionate (art. 148 cpv. 3 CPC);

per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

11.2002.52 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.06.2002 11.2002.52 — Swissrulings