Incarto n.: 11.2002.00052
Lugano 21 giugno 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.____.____ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 15 novembre 2001 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________i, __________)
contro
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________),
giudicando ora sul decreto cautelare del 24 aprile 2002 con cui il Pretore ha respinto un'istanza dell'attore intesa all'emanazione di misure provvisionali;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 30 aprile 2002 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 24 aprile 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 14 dicembre 1999 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1958) e __________ nata __________ (1962), omologando la convenzione sugli effetti accessori in virtù della quale le figlie __________ (__________1986) e __________ (__________1989) erano affidate alla madre;
che con petizione del 15 novembre 2001 __________ __________ ha convenuto __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere, già in via cautelare, la modifica della sentenza di divorzio relativa all'affidamento di __________, trasferitasi da lui nell'autunno 2001;
che all'udienza dell'11 dicembre 2001, indetta per la discussione dell'istanza cautelare, le parti hanno concordato l'affidamento di __________ al padre, con esercizio congiunto dell'autorità parentale, e il giudice ha omologato l'accordo;
che con risposta del 15 gennaio 2002 __________ __________ ha proposto di respingere la petizione e in via cautelare ha chiesto l'affidamento della figlia con l'autorità parentale, riservato al padre il diritto di visita a suo tempo concordato;
che all'udienza del 7 febbraio 2002 l'attore si è opposto alla domanda cautelare della convenuta ed entrambe le parti hanno proposto mezzi di prova;
che, esperita l'istruttoria cautelare e sentita la figlia __________, le parti hanno ribadito le rispettive domande al dibattimento finale del
23 aprile 2002;
che con decreto cautelare del 24 aprile 2002 il Pretore ha respinto l'istanza cautelare di __________ __________ e ha posto le tasse e spese a carico di costei, senza assegnare ripetibili al convenuto provvisionale;
che contro il citato decreto __________ __________ è insorto il 30 aprile 2002 con un appello in cui chiede l'assegnazione di ripetibili in primo e in secondo grado;
che l'appello non è stato intimato alla controparte;
e considerando
in diritto: che per principio il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC);
che in concreto il primo giudice non ha assegnato ripetibili al convenuto provvisionale, uscito vittorioso dalla procedura cautelare promossa il 15 gennaio 2002;
che l'appellante chiede l'attribuzione di ripetibili di primo e secondo grado, senza tuttavia indicare – nemmeno approssimativamente – quale sarebbe l'indennità rivendicata a tale titolo;
che dall'esigenza di precisare numericamente la pretesa per ripetibili si potrebbe prescindere solo ove il Pretore avesse completamente trascurato di statuire al riguardo (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano, 2000, n. 15 ad art. 309 CPC), ciò che non è il caso in concreto;
che pertanto l'appello si dimostra d'acchito irricevibile (I CCA, sentenza del 28 novembre 1996, pubblicata in: Bollettino dell'ordine degli avvocati n. 14, pag. 12) e può essere deciso con la procedura dell'art. 313bis CPC;
che gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato intimato;
che nelle circostanze descritte si impone nondimeno di avvertire il legale dell'appellante, il quale ha già reiterato almeno a tre riprese con domande di giudizio non cifrate davanti a questa Camera (I CCA, sentenze del 23 giugno 1997 in re L., consid. 1; del 31 luglio 1997 in re T., consid. 1; del 29 ottobre 1997 in re B., consid. 1), che nel caso in cui la Camera si trovasse a dichiarare irricevibile un altro appello per la medesima inavvertenza, gli oneri processuali saranno posti a carico del patrocinatore come spese inutilmente cagionate (art. 148 cpv. 3 CPC);
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario