Incarto n. 11.2002.00037
Lugano 10 luglio 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. __._____ (rappresentanza provvisoria) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone la
Commissione tutoria regionale __________, __________
A
__________ __________, __________ (patrocinata dal lic. iur. __________ __________, studio legale __________ -__________ -__________ -__________, __________);
premesso che con risoluzione del 1° marzo 2002 la Commissione tutoria regionale 2 ha provvisoriamente privato __________ __________ (1919) dell'esercizio dei diritti civili, designandole come curatore __________ __________, __________ __________ di __________;
accertato che contro la decisione citata __________ __________ ha introdotto ricorso alla Divisione degli interni, autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo – previa concessione dell'effetto sospensivo – l'annullamento del provvedimento;
rilevato che il 21 marzo 2002 l'autorità di vigilanza ha conferito al ricorso effetto sospensivo, provvedimento che __________ __________ ha impugnato con appello del 5 aprile 2002;
ricordato che con decisione del 15 aprile 2002, confermata da questa Camera con sentenza del 3 maggio 2002 (inc. __________.__________.__________), l'autorità di vigilanza ha dichiarato il ricorso di __________ __________ irricevibile;
preso atto che il 5 luglio 2002 __________ __________ ha comunicato di ritirare il suo ricorso, diventato privo d'interesse;
ritenuto che in linea di principio chi recede dalla lite deve sopportare le tasse e le spese da lui inutilmente cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
stabilito nondimeno che nella fattispecie l'appello non è stato oggetto di intimazione, sicché le spese giudiziarie sono minime;
considerato, ciò posto, che si giustifica di prescindere dal prelievo di spese e dall'assegnazione di ripetibili;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________ __________, __________;
– Commissione tutoria regionale __________ __________;
– lic. iur. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario