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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.07.2002 11.2002.37

10 juillet 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·357 mots·~2 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.2002.00037

Lugano 10 luglio 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. __._____ (rappresentanza provvisoria) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone la

Commissione tutoria regionale __________, __________  

A

__________ __________, __________ (patrocinata dal lic. iur. __________ __________, studio legale __________ -__________ -__________ -__________, __________);  

premesso che con risoluzione del 1° marzo 2002 la Commissione tutoria regionale 2 ha provvisoriamente privato __________ __________ (1919) dell'esercizio dei diritti civili, designandole come curatore __________ __________, __________ __________ di __________;

accertato che contro la decisione citata __________ __________ ha introdotto ricorso alla Divisione degli interni, autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo – previa concessione dell'effetto sospensivo – l'annullamento del provvedimento;

rilevato che il 21 marzo 2002 l'autorità di vigilanza ha conferito al ricorso effetto sospensivo, provvedimento che __________ __________ ha impugnato con appello del 5 aprile 2002;

ricordato che con decisione del 15 aprile 2002, confermata da questa Camera con sen­tenza del 3 maggio 2002 (inc. __________.__________.__________), l'autorità di vigilanza ha dichiarato il ricorso di __________ __________ irricevibile; 

preso atto che il 5 luglio 2002 __________ __________ ha comunicato di ritirare il suo ricorso, diventato privo d'interesse;

ritenuto che in linea di principio chi recede dalla lite deve sopportare le tasse e le spese da lui inutilmente cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

stabilito nondimeno che nella fattispecie l'appello non è stato oggetto di intimazione, sicché le spese giudiziarie sono minime;

considerato, ciò posto, che si giustifica di prescindere dal prelievo di spese e dall'assegnazione di ripetibili;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – __________ __________, __________;

                                         – Commissione tutoria regionale __________ __________;

                                         – lic. iur. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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