Incarto n. 11.2002.00104
Lugano 4 ottobre 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __._____._____ (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 3 settembre 2001 da
__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________);
premesso che, statuendo il 28 agosto 2002 su un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale promossa il 3 settembre 2001 da __________ nei confronti della moglie __________, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato il collocamento dal 2 settembre 2002 delle figlie __________ (nata il __________ 1992) e __________ (nata il __________ 1994) all'Istituto __________ di __________a, ha fissato il diritto di visita dei genitori e ha ordinato un sostegno terapeutico per la figlia __________, chiamando a fungere da terapeuta il dott. __________, del Servizio medico-psicologico di __________;
accertato che contro la citata sentenza __________ ha introdotto appello il 5 settembre 2002, chiedendo la revoca dell'incarico conferito al dott. __________ perché fosse concessa a lui e alla moglie la possibilità di trovare “un accordo soddisfacente” per loro e per le figlie;
preso atto che il 3 ottobre 2002 l'istante ha comunicato di ritirare l'appello, i coniugi avendo raggiunto un accordo giudiziale davanti al Pretore per la parziale modifica della sentenza impugnata;
stabilito che nelle circostanze descritte rimane da decidere sugli oneri processuali e le ripetibili di appello;
rammentato che, di regola, il ritiro dell'appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
ritenuto nondimeno che le particolarità della fattispecie giustificano di soprassedere a ogni prelievo, né è il caso di assegnare ripetibili, l'appellata non avendo presentato osservazioni;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– avv. __________, __________;
– avv. __________ , __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario