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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.10.2002 11.2002.104

October 4, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·374 words·~2 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.2002.00104

Lugano 4 ottobre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __._____._____ (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 3 settembre 2001 da

__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________)  

contro  

__________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________);  

premesso che, statuendo il 28 agosto 2002 su un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale promossa il 3 settembre 2001 da __________ nei confronti della moglie __________, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato il collocamento dal 2 settembre 2002 delle figlie __________ (nata il __________ 1992) e __________ (nata il __________ 1994) all'Istituto __________ di __________a, ha fissato il diritto di visita dei genitori e ha ordinato un sostegno terapeutico per la figlia __________, chiamando a fungere da terapeuta il dott. __________, del Servizio medico-psicologico di __________;

accertato che contro la citata sentenza __________ ha introdotto appello il 5 settembre 2002, chiedendo la revoca dell'incarico conferito al dott. __________ perché fosse concessa a lui e alla moglie la possibilità di trovare “un accordo soddisfacente” per loro e per le figlie;

preso atto che il 3 ottobre 2002 l'istante ha comunicato di ritirare l'appello, i coniugi avendo raggiunto un accordo giudiziale davanti al Pretore per la parziale modifica della sentenza impugnata;

stabilito che nelle circostanze descritte rimane da decidere sugli oneri processuali e le ripetibili di appello;

rammentato che, di regola, il ritiro dell'appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

ritenuto nondimeno che le particolarità della fattispecie giustificano di soprassedere a ogni prelievo, né è il caso di assegnare ripetibili, l'appellata non avendo presentato osservazioni;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________, __________;

                                         – avv. __________ , __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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