Incarto n. 11.2001.00069 rinvio TF
Lugano, 25 maggio 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 26 aprile 1996 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);
preso atto che con sentenza del 9 maggio 2001 il Tribunale federale ha riformato il giudizio emesso il 6 novembre 2000 da questa Camera (inc. __________.__________.__________), rinviando gli atti per nuova decisione sulle spese e le ripetibili di primo e secondo grado;
accertato che la sentenza del Tribunale federale ripristina – in pratica – il sindacato del Pretore, ciò che giustifica di ripristinare anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili emanato in quella sede (non impugnato dall'attore);
ritenuto che, seguendo il giudizio del Tribunale federale, in appello la convenuta sarebbe risultata del tutto soccombente e si sarebbe trovata quindi a sopportare gli oneri processuali del ricorso (art. 148 cpv. 1 CPC);
considerato che, nonostante la soccombenza, la convenuta può essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello (art. 155 CPC), date le gravi ristrettezze in cui versa e la circostanza che il suo gravame sembrava provvisto di buon diritto;
pronuncia: 1. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1050.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
2. L'appellante è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________, __________.
3. Il dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili di prima sede è confermato.
4. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria