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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.05.2001 11.2001.69

25 mai 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·327 mots·~2 min·7

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.2001.00069 rinvio TF

Lugano, 25 maggio 2001/fb    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Bottinelli Raveglia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 26 aprile 1996 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)  

contro

__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);  

preso atto che con sentenza del 9 maggio 2001 il Tribunale federale ha riformato il giudizio emesso il 6 novembre 2000 da questa Camera (inc. __________.__________.__________), rinviando gli atti per nuova decisione sulle spese e le ripetibili di primo e secondo grado;

accertato che la sentenza del Tribunale federale ripristina – in pratica – il sindacato del Pretore, ciò che giustifica di ripristinare anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili emanato in quella sede (non impugnato dall'attore);

ritenuto che, seguendo il giudizio del Tribunale federale, in appello la convenuta sarebbe risultata del tutto soccombente e si sarebbe trovata quindi a sopportare gli oneri processuali del ricorso (art. 148 cpv. 1 CPC);

considerato che, nonostante la soccombenza, la convenuta può essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello (art. 155 CPC), date le gravi ristrettezze in cui versa e la circostanza che il suo gravame sembrava provvisto di buon diritto;

pronuncia:              1.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 1000.–

                                         b) spese                         fr.     50.–

                                                                                fr. 1050.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.

                                   2.   L'appellante è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________, __________.

                                   3.   Il dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili di prima sede è confermato.

                                   4.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              La segretaria

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