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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.01.2001 11.2001.6

12 gennaio 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·685 parole·~3 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n.: 11.2001.00006

Lugano 12 gennaio 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__._____ (azione creditoria e iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 23 dicembre 1998 dalla

Comunione dei comproprietari del “__________ __________ ”, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)   

contro

ing. __________ __________. __________, __________;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se deve essere accolta l'appellazione del 5 gennaio 2001 presentata da __________ __________ contro l'ordinanza emessa il 28 dicembre 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con petizione del 23 dicembre 1998 la Comunione dei comproprietari del “__________ __________ ” (particella n. __________RFD di __________) ha convenuto il comproprietario __________ __________. __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo il versamento di fr. 46'149.70 per oneri condominiali arretrati e l'iscrizione di un'ipoteca legale per lo stesso importo a carico del foglio PPP n. 6763;

                                         che quest'ultima richiesta è stata avanzata già in via cautelare, per ottenere l'iscrizione provvisoria del pegno;

                                         che con decreto emanato il 24 dicembre 1998 senza contraddittorio il Pretore ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere in via provvisoria l'ipoteca richiesta;

                                         che __________ __________. __________ si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha preteso il 7 giugno 1999 il rimborso di fr. 6'209.10, fr. 59'290.– e fr. 15'995.35 per contributi e spese versati in eccedenza;

                                         che nei successivi allegati scritti le parti hanno mantenuto le loro posizioni;

                                         che l'udienza preliminare è stata indetta per il 17 gennaio 2001;

                                         che il 28 dicembre 2000 il Pretore ha respinto un'istanza di rinvio dell'udienza presentata da __________ __________. __________ il 22 dicembre 2000;

                                         che contro tale provvedimento __________ __________. __________ ha presentato il 5 gennaio 2001 un “ricorso” in tedesco nel quale chiede, in sostanza, l'annullamento dell'udienza preliminare, la ricusazione del Pretore e l'assistenza nella ricerca di un patrocinatore;

                                         che l'atto non è stato intimato alla controparte;

e considerando

in diritto:                        che l'insorgente contesta anzitutto il mancato rinvio dell'udienza preliminare, deciso dal Pretore il 28 dicembre 2000;

                                         che su una domanda di rinvio dell'udienza il giudice statuisce mediante ordinanza (art. 136 CPC);

                                         che, emanate giusta l’art. 286 CPC, le ordinanze non sono appellabili né possono essere impugnate con qualsivoglia altro rimedio giuridico (art. 95 cpv. 1 CPC);

                                         che pertanto il “ricorso” introdotto dall’istante si rivela, già a un primo esame, improponibile e può essere evaso con la procedura dell'art. 313bis CPC, senza che sia necessario assegnare un termine per la traduzione dell'atto in italiano;

                                         che, nondimeno, il “ricorso” contiene anche un'istanza di ricusa nei confronti del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

                                         che in tali circostanze l'atto va rinviato alla Pretura affinché assegni all'istante un adeguato termine per la traduzione in italiano (art. 117 cpv. 2 e 142 cpv. 3 CPC) e tratti poi l'istanza conformemente all'art. 29 CPC;

                                         che nella misura in cui chiede ausilio per trovare un avvocato (art. 39 cpv. 3 CPC) l'interessato dovrebbe rendere almeno verosimile di averlo cercato invano, ciò che egli neppure pretende;

                                         che a tale riguardo non soccorrono quindi i presupposti per un intervento di questa Camera;

                                         che gli oneri processuali correlati all'irricevibilità del rimedio giuridico seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all'attrice, cui il gravame non è nemmeno stato notificato;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Trattato come rimedio giuridico, il “ricorso” è irricevibile.

                                   2.   Trattato come istanza di ricusa, il “ricorso” è rinviato alla Pretura perché sia trattato di conseguenza.

                                   3.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico di __________ __________. Non si assegnano ripetibili.

                                   4.   Intimazione:

                                         – ing. __________ __________. __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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