Incarto n.: 11.2001.00006
Lugano 12 gennaio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.__._____ (azione creditoria e iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 23 dicembre 1998 dalla
Comunione dei comproprietari del “__________ __________ ”, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
ing. __________ __________. __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolta l'appellazione del 5 gennaio 2001 presentata da __________ __________ contro l'ordinanza emessa il 28 dicembre 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con petizione del 23 dicembre 1998 la Comunione dei comproprietari del “__________ __________ ” (particella n. __________RFD di __________) ha convenuto il comproprietario __________ __________. __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo il versamento di fr. 46'149.70 per oneri condominiali arretrati e l'iscrizione di un'ipoteca legale per lo stesso importo a carico del foglio PPP n. 6763;
che quest'ultima richiesta è stata avanzata già in via cautelare, per ottenere l'iscrizione provvisoria del pegno;
che con decreto emanato il 24 dicembre 1998 senza contraddittorio il Pretore ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere in via provvisoria l'ipoteca richiesta;
che __________ __________. __________ si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha preteso il 7 giugno 1999 il rimborso di fr. 6'209.10, fr. 59'290.– e fr. 15'995.35 per contributi e spese versati in eccedenza;
che nei successivi allegati scritti le parti hanno mantenuto le loro posizioni;
che l'udienza preliminare è stata indetta per il 17 gennaio 2001;
che il 28 dicembre 2000 il Pretore ha respinto un'istanza di rinvio dell'udienza presentata da __________ __________. __________ il 22 dicembre 2000;
che contro tale provvedimento __________ __________. __________ ha presentato il 5 gennaio 2001 un “ricorso” in tedesco nel quale chiede, in sostanza, l'annullamento dell'udienza preliminare, la ricusazione del Pretore e l'assistenza nella ricerca di un patrocinatore;
che l'atto non è stato intimato alla controparte;
e considerando
in diritto: che l'insorgente contesta anzitutto il mancato rinvio dell'udienza preliminare, deciso dal Pretore il 28 dicembre 2000;
che su una domanda di rinvio dell'udienza il giudice statuisce mediante ordinanza (art. 136 CPC);
che, emanate giusta l’art. 286 CPC, le ordinanze non sono appellabili né possono essere impugnate con qualsivoglia altro rimedio giuridico (art. 95 cpv. 1 CPC);
che pertanto il “ricorso” introdotto dall’istante si rivela, già a un primo esame, improponibile e può essere evaso con la procedura dell'art. 313bis CPC, senza che sia necessario assegnare un termine per la traduzione dell'atto in italiano;
che, nondimeno, il “ricorso” contiene anche un'istanza di ricusa nei confronti del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
che in tali circostanze l'atto va rinviato alla Pretura affinché assegni all'istante un adeguato termine per la traduzione in italiano (art. 117 cpv. 2 e 142 cpv. 3 CPC) e tratti poi l'istanza conformemente all'art. 29 CPC;
che nella misura in cui chiede ausilio per trovare un avvocato (art. 39 cpv. 3 CPC) l'interessato dovrebbe rendere almeno verosimile di averlo cercato invano, ciò che egli neppure pretende;
che a tale riguardo non soccorrono quindi i presupposti per un intervento di questa Camera;
che gli oneri processuali correlati all'irricevibilità del rimedio giuridico seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all'attrice, cui il gravame non è nemmeno stato notificato;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Trattato come rimedio giuridico, il “ricorso” è irricevibile.
2. Trattato come istanza di ricusa, il “ricorso” è rinviato alla Pretura perché sia trattato di conseguenza.
3. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico di __________ __________. Non si assegnano ripetibili.
4. Intimazione:
– ing. __________ __________. __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario