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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.09.2000 11.2000.99

26 settembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·994 parole·~5 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n.: 11.2000.00099

Lugano 26 settembre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__._____ (provvedimenti cautelari in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 14 ottobre 1999 da

__________ __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

Contro

__________ -__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 15 settembre 2000 presentata da __________ -__________ __________ contro il decreto emesso il 4 settembre 2000 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che __________ -__________ __________ (1949) e __________ __________ (1960) si sono sposati a __________ il __________ 1984 e che dal matrimonio non sono nati figli;

                                         che il __________ 1999 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 5 novembre 1999;

                                         che il 14 ottobre 1999 essa ha chiesto al Pretore l'adozione di misure cautelari, in particolare la condanna del marito al versamento di un contributo alimentare di fr. 5'000.– mensili;

                                         che con decreto cautelare del 18 ottobre 1999, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza e ha obbligato __________ -__________ __________ a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 4'000.– mensili, citando nel contempo le parti per la discussione;

                                         che all'udienza del 18 novembre 1999 l'istante ha confermato le proprie domande, alle quali si è opposto il convenuto, il quale ha offerto un contributo alimentare di fr. 2'500.– mensili oltre al pagamento della cassa malati, dell'assicurazione __________ del veicolo e delle imposte;

                                         che entrambe le parti hanno offerto numerosi mezzi di prova, accolti quasi integralmente dal Pretore con ordinanza del 10 febbraio 2000;

                                         che __________ -__________ __________ ha sollecitato il 15 maggio 2000 la modifica del contributo alimentare e l'assunzione di una nuova prova, la moglie avendo nel frattempo conseguito un certificato di capacità quale esercente;

                                         che il Pretore ha intimato l'istanza alla controparte il 25 maggio 2000, assegnandole un termine di 15 giorni per presentare osservazioni, successivamente prorogato di altri dieci giorni;

                                         che il 12 luglio 2000, constatata la mancata introduzione di un'azione di divorzio o un'istanza a protezione dell'unione coniugale, il Pretore ha annunciato alle parti lo stralcio della procedura provvisionale, fissando loro un termine di trenta giorni non sospesi dalle ferie per pronunciarsi sulle spese e le ripetibili;

                                         che __________ __________ ha presentato l'11 agosto 2000 un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale (inc. __________.__________.__________) con richieste cautelari (inc. __________.__________.__________);

                                         che con decreto del 4 settembre 2000 il Segretario assessore, agendo in luogo e vece del Pretore, ha respinto senza contraddittorio l'istanza di modifica presentata da __________ -__________ __________ il 15 maggio 2000 (act. VIII);

                                         che lo stesso giorno il Segretario assessore ha stralciato dai ruoli la procedura provvisionale e ha posto la tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese a carico della moglie, tenuta a rifondere al marito fr. 800.– per ripetibili (act. IX);

                                         che con appello del 15 settembre 2000 __________ -__________ __________ chiede di riformare il decreto impugnato, nel senso di sopprimere dal 1° maggio 2000 il contributo alimentare provvisionale della moglie, previo accoglimento di un'istanza di restituzione in intero per la produzione di nuovi mezzi di prova;

                                         che l'appello non è stato notificato alla controparte;

e considerando

in diritto:                        che per quanto riguarda le misure provvisionali chieste da un coniuge in una causa di stato (art. 137 cpv. 2 CC), esse sono trattate con la procedura sommaria prevista dagli art. 376 segg. CPC;

                                         che misure del genere possono essere appellate solo “dopo il contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC);

                                         che per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale (cfr. l'art. 395 CPC), tenuta dopo l'istruzione della causa o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii);

                                         che tale nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382 CPC; da ultimo: I CCA, sentenza del 13 aprile 2000 nella causa F. c. Z.);

                                         che nella fattispecie il Segretario assessore ha respinto il 4 settembre 2000 la modifica dell'assetto cautelare chiesta dal marito il 15 maggio 2000, specificando di emanare un “decreto supercautelare”, e ha poi stralciato dai ruoli la procedura provvisionale promossa dalla moglie;

                                         che ci si potrebbe invero interrogare sulla competenza del primo giudice per statuire su una domanda di modifica del decreto supercautelare del 18 ottobre 1999, poiché il 1° gennaio 2000, data alla quale è entrato in vigore il nuovo diritto del divorzio, tra le parti non era pendente davanti alla Pretura un'azione di divorzio (cfr. art. 137 cpv. 2 CC) né una domanda di protezione dell'unione coniugale (promossa solo l'11 agosto 2000);

                                         che ad ogni modo il decreto impugnato, sul quale figura a chiare lettere la menzione “supercautelare”, è stato emanato senza contraddittorio, onde la manifesta improponibilità dell'appello;

                                         che, ciò posto, gli oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che non si giustifica, per altro verso, di assegnare ripetibili alla controparte, la quale non si è nemmeno vista notificare il ricorso e non ha quindi sopportato alcun costo;

per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   80.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 130.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________ __________

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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