Incarto n.: 11.2000.00099
Lugano 26 settembre 2000/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.__._____ (provvedimenti cautelari in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 14 ottobre 1999 da
__________ __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
Contro
__________ -__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 15 settembre 2000 presentata da __________ -__________ __________ contro il decreto emesso il 4 settembre 2000 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ -__________ __________ (1949) e __________ __________ (1960) si sono sposati a __________ il __________ 1984 e che dal matrimonio non sono nati figli;
che il __________ 1999 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 5 novembre 1999;
che il 14 ottobre 1999 essa ha chiesto al Pretore l'adozione di misure cautelari, in particolare la condanna del marito al versamento di un contributo alimentare di fr. 5'000.– mensili;
che con decreto cautelare del 18 ottobre 1999, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza e ha obbligato __________ -__________ __________ a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 4'000.– mensili, citando nel contempo le parti per la discussione;
che all'udienza del 18 novembre 1999 l'istante ha confermato le proprie domande, alle quali si è opposto il convenuto, il quale ha offerto un contributo alimentare di fr. 2'500.– mensili oltre al pagamento della cassa malati, dell'assicurazione __________ del veicolo e delle imposte;
che entrambe le parti hanno offerto numerosi mezzi di prova, accolti quasi integralmente dal Pretore con ordinanza del 10 febbraio 2000;
che __________ -__________ __________ ha sollecitato il 15 maggio 2000 la modifica del contributo alimentare e l'assunzione di una nuova prova, la moglie avendo nel frattempo conseguito un certificato di capacità quale esercente;
che il Pretore ha intimato l'istanza alla controparte il 25 maggio 2000, assegnandole un termine di 15 giorni per presentare osservazioni, successivamente prorogato di altri dieci giorni;
che il 12 luglio 2000, constatata la mancata introduzione di un'azione di divorzio o un'istanza a protezione dell'unione coniugale, il Pretore ha annunciato alle parti lo stralcio della procedura provvisionale, fissando loro un termine di trenta giorni non sospesi dalle ferie per pronunciarsi sulle spese e le ripetibili;
che __________ __________ ha presentato l'11 agosto 2000 un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale (inc. __________.__________.__________) con richieste cautelari (inc. __________.__________.__________);
che con decreto del 4 settembre 2000 il Segretario assessore, agendo in luogo e vece del Pretore, ha respinto senza contraddittorio l'istanza di modifica presentata da __________ -__________ __________ il 15 maggio 2000 (act. VIII);
che lo stesso giorno il Segretario assessore ha stralciato dai ruoli la procedura provvisionale e ha posto la tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese a carico della moglie, tenuta a rifondere al marito fr. 800.– per ripetibili (act. IX);
che con appello del 15 settembre 2000 __________ -__________ __________ chiede di riformare il decreto impugnato, nel senso di sopprimere dal 1° maggio 2000 il contributo alimentare provvisionale della moglie, previo accoglimento di un'istanza di restituzione in intero per la produzione di nuovi mezzi di prova;
che l'appello non è stato notificato alla controparte;
e considerando
in diritto: che per quanto riguarda le misure provvisionali chieste da un coniuge in una causa di stato (art. 137 cpv. 2 CC), esse sono trattate con la procedura sommaria prevista dagli art. 376 segg. CPC;
che misure del genere possono essere appellate solo “dopo il contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC);
che per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale (cfr. l'art. 395 CPC), tenuta dopo l'istruzione della causa o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii);
che tale nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382 CPC; da ultimo: I CCA, sentenza del 13 aprile 2000 nella causa F. c. Z.);
che nella fattispecie il Segretario assessore ha respinto il 4 settembre 2000 la modifica dell'assetto cautelare chiesta dal marito il 15 maggio 2000, specificando di emanare un “decreto supercautelare”, e ha poi stralciato dai ruoli la procedura provvisionale promossa dalla moglie;
che ci si potrebbe invero interrogare sulla competenza del primo giudice per statuire su una domanda di modifica del decreto supercautelare del 18 ottobre 1999, poiché il 1° gennaio 2000, data alla quale è entrato in vigore il nuovo diritto del divorzio, tra le parti non era pendente davanti alla Pretura un'azione di divorzio (cfr. art. 137 cpv. 2 CC) né una domanda di protezione dell'unione coniugale (promossa solo l'11 agosto 2000);
che ad ogni modo il decreto impugnato, sul quale figura a chiare lettere la menzione “supercautelare”, è stato emanato senza contraddittorio, onde la manifesta improponibilità dell'appello;
che, ciò posto, gli oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che non si giustifica, per altro verso, di assegnare ripetibili alla controparte, la quale non si è nemmeno vista notificare il ricorso e non ha quindi sopportato alcun costo;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 80.–
b) spese fr. 50.–
fr. 130.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________ __________
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario