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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.01.2000 11.2000.9

31 gennaio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·350 parole·~2 min·6

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2000.00009

Lugano, 31 gennaio 2000/ld    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (misure provvisionali in pendenza di separazione o divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 9 novembre 1999 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)  

contro  

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________ __________, __________);  

premesso che con decreto cautelare del 23 dicembre 1999 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha respinto un'istanza provvisionale dell'__________. __________ __________ intesa a ottenere lo sblocco di fr. 21 950.– depositati a suo favore su un conto presso il __________ __________ di __________;

accertato che contro tale decreto l'istante ha presentato un appello del 10 gennaio 2000, il quale non è ancora notificato alla controparte;

preso atto che con lettera del 26 gennaio 2000 l'istante dichiara di ritirare l'appello, il Pretore avendo stralciato dai ruoli – nel frattempo – la causa di stato in esito all'entrata in vigore "delle norme procedurali federali contenute nel nuovo diritto del divorzio";

ritenuto che nelle circostanze descritte rimane da statuire sugli oneri processuali di seconda sede;

ricordato che in linea di principio chi recede dalla lite deve sopportare le tasse e le spese da lui inutilmente cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

stabilito nondimeno che nella fattispecie l'appello non è ancora stato oggetto di intimazione, sicché le spese giudiziarie sono minime;

considerato, ciò posto, che si giustifica di prescindere – eccezionalmente – dal prelievo di spese, mentre non è il caso di assegnare ripetibili, la controparte non avendo dovuto affrontare costi di rilievo;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta:                   1.   La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________ __________ __________, __________.

                                         Comunicazione al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario