Incarto n. 11.2000.00009
Lugano, 31 gennaio 2000/ld
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (misure provvisionali in pendenza di separazione o divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 9 novembre 1999 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________ __________, __________);
premesso che con decreto cautelare del 23 dicembre 1999 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha respinto un'istanza provvisionale dell'__________. __________ __________ intesa a ottenere lo sblocco di fr. 21 950.– depositati a suo favore su un conto presso il __________ __________ di __________;
accertato che contro tale decreto l'istante ha presentato un appello del 10 gennaio 2000, il quale non è ancora notificato alla controparte;
preso atto che con lettera del 26 gennaio 2000 l'istante dichiara di ritirare l'appello, il Pretore avendo stralciato dai ruoli – nel frattempo – la causa di stato in esito all'entrata in vigore "delle norme procedurali federali contenute nel nuovo diritto del divorzio";
ritenuto che nelle circostanze descritte rimane da statuire sugli oneri processuali di seconda sede;
ricordato che in linea di principio chi recede dalla lite deve sopportare le tasse e le spese da lui inutilmente cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
stabilito nondimeno che nella fattispecie l'appello non è ancora stato oggetto di intimazione, sicché le spese giudiziarie sono minime;
considerato, ciò posto, che si giustifica di prescindere – eccezionalmente – dal prelievo di spese, mentre non è il caso di assegnare ripetibili, la controparte non avendo dovuto affrontare costi di rilievo;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________ __________, __________.
Comunicazione al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario