Incarto n. 11.2000.00130
Lugano, 13 dicembre 2000/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. __________.__________ della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 29 marzo 2000 da
__________ __________, ora in __________
per ottenere la revoca della curatela volontaria istituita nei suoi confronti il 3 maggio 1999 dalla
Delegazione tutoria di __________,
rispettivamente per ottenere la sostituzione del curatore
__________ __________, __________
con la madre
__________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello dell'8 ottobre 2000 presentato da __________ __________ contro la decisione emessa il 3 ottobre 2000 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con decisione del 3 maggio 1999 la Delegazione tutoria di __________ ha sostituito un'interdizione volontaria a carico di __________ __________ (1972), su richiesta dell'interessata, con una curatela volontaria, designando in qualità di curatrice provvisoria la madre di lei, __________ __________;
che il 10 novembre successivo la Delegazione tutoria ha designato il curatore definitivo nella persona di __________ __________;
che il 29 marzo 2000 __________ __________ ha postulato la revoca della curatela o, quanto meno, la designazione di sua madre come curatrice in luogo e vece di __________ __________;
che con decisione del 3 aprile 2000 la Delegazione tutoria ha respinto l'istanza;
che un ricorso introdotto il 6 aprile 2000 da __________ __________ contro tale decisione è stato respinto il 3 ottobre 2000 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, previa audizione della curatelata (sottoposta anche a perizia medica), della ricorrente, del curatore e della Delegazione tutoria;
che l'8 ottobre 2000 __________ __________ ha impugnato tale giudizio con una dichiarazione di appello a questa Camera;
che il documento non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che l'appello è l'unico rimedio giuridico esperibile contro decisioni prese dall'autorità di vigilanza sulle tutele (art. 54a LAC);
che sotto questo profilo il ricorso dell'appellante, tempestivo, è di per sé proponibile;
che nondimeno un appello deve contenere, oltre alle richieste di giudizio, “i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda” (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);
che in concreto il gravame si esaurisce in una semplice frase nella quale, senza formulare alcuna conclusione, l'appellante dichiara di impugnare a questa Camera la decisione della Sezione degli enti locali;
che dal ricorso non è quindi dato di capire perché l'appellante intenda contestare il giudizio in rassegna;
che nulla muterebbe, nella fattispecie, anche facendo capo per analogia al principio secondo cui, dandosi appello di un tutelato che insorga personalmente contro una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme del ricorso (Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I/2, n. 41 ad art. 420);
che nella fattispecie, per vero, l'autorità di vigilanza ha spiegato con chiarezza quali motivi escludano la designazione dell'appellante in veste di curatrice (decisione impugnata, consid. 3);
che invano si cercherebbe dunque di arguire, pur con sforzo di esegesi, quali censure potrebbero sorreggere l'appello;
che nelle circostanze descritte il gravame, per nulla motivato, sfugge a un esame di merito (art. 309 cpv. 5 CPC);
che gli oneri processuali seguirebbero quindi la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che in concreto si può nondimeno rinunciare – eccezionalmente – al prelievo di spese, l'appellante risultando sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo proceduto senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non si giustifica nemmeno di assegnare ripetibili alla Delegazione tutoria, la quale non si è vista notificare l'appello e non ha quindi sopportato costi per la stesura di osservazioni;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
– __________ __________, __________;
– Delegazione tutoria di __________.
Comunicazione:
– __________ __________, __________;
– __________ __________, __________;
– Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario