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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.12.2000 11.2000.130

13 décembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·698 mots·~3 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.2000.00130

Lugano, 13 dicembre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. __________.__________ della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 29 marzo 2000 da

__________ __________, ora in __________  

per ottenere la revoca della curatela volontaria istituita nei suoi confronti il 3 maggio 1999 dalla  

Delegazione tutoria di __________,

                                         rispettivamente per ottenere la sostituzione del curatore

                                         __________ __________, __________

                                         con la madre

                                         __________ __________, __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello dell'8 ottobre 2000 presentato da __________ __________ contro la decisione emessa il 3 ottobre 2000 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con decisione del 3 maggio 1999 la Delegazione tutoria di __________ ha sostituito un'interdizione volontaria a carico di __________ __________ (1972), su richiesta dell'interessata, con una curatela volontaria, designando in qualità di curatrice provvisoria la madre di lei, __________ __________;

                                         che il 10 novembre successivo la Delegazione tutoria ha designato il curatore definitivo nella persona di __________ __________;

                                         che il 29 marzo 2000 __________ __________ ha postulato la revoca della curatela o, quanto meno, la designazione di sua madre come curatrice in luogo e vece di __________ __________;

                                         che con decisione del 3 aprile 2000 la Delegazione tutoria ha respinto l'istanza;

                                         che un ricorso introdotto il 6 aprile 2000 da __________ __________ contro tale decisione è stato respinto il 3 ottobre 2000 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, previa audizione della curatelata (sottoposta anche a perizia medica), della ricorrente, del curatore e della Delegazione tutoria;

                                         che l'8 ottobre 2000 __________ __________ ha impugnato tale giudizio con una dichiarazione di appello a questa Camera;

                                         che il documento non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che l'appello è l'unico rimedio giuridico esperibile contro decisioni prese dall'autorità di vigilanza sulle tutele (art. 54a LAC);

                                         che sotto questo profilo il ricorso dell'appellante, tempestivo, è di per sé proponibile;

                                         che nondimeno un appello deve contenere, oltre alle richieste di giudizio, “i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda” (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);

                                         che in concreto il gravame si esaurisce in una semplice frase nella quale, senza formulare alcuna conclusione, l'appellante dichiara di impugnare a questa Camera la decisione della Sezione degli enti locali;

                                         che dal ricorso non è quindi dato di capire perché l'appellante intenda contestare il giudizio in rassegna;

                                         che nulla muterebbe, nella fattispecie, anche facendo capo per analogia al principio secondo cui, dandosi appello di un tutelato che insorga personalmente contro una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme del ricorso (Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I/2, n. 41 ad art. 420);

                                         che nella fattispecie, per vero, l'autorità di vigilanza ha spiegato con chiarezza quali motivi escludano la designazione dell'appellante in veste di curatrice (decisione impugnata, consid. 3);

                                         che invano si cercherebbe dunque di arguire, pur con sforzo di esegesi, quali censure potrebbero sorreggere l'appello;

                                         che nelle circostanze descritte il gravame, per nulla motivato, sfugge a un esame di merito (art. 309 cpv. 5 CPC);

                                         che gli oneri processuali seguirebbero quindi la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che in concreto si può nondimeno rinunciare – eccezionalmente – al prelievo di spese, l'appellante risultando sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo proceduto senza l'ausilio di un patrocinatore;

                                         che non si giustifica nemmeno di assegnare ripetibili alla Delegazione tutoria, la quale non si è vista notificare l'appello e non ha quindi sopportato costi per la stesura di osservazioni;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – __________ __________, __________;

                                         – Delegazione tutoria di __________.

                                         Comunicazione:

                                         – __________ __________, __________;

                                         – __________ __________, __________;

                                         – Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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