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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.03.2003 10.2003.8

17 marzo 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·638 parole·~3 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 10.2003.8

Lugano, 17 marzo 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

 Locatelli, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 20 febbraio 2003 presentata da

__________  

                                         riguardante la sentenza emanata il 7 febbraio 2003 dal pre-sidente del Tribunale distrettuale di Imboden (Bezirks­gerichts­präsi­dium Imboden), Domat/Ems, nella causa di divorzio fra l'istante e

                                         __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 7 febbraio 2003 il presidente del Tribunale distrettuale di Imboden (Bezirksgerichtspräsidium Imboden) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il __________ 1988 da __________ e __________;

                                         che nel dispositivo n. 6 della citata sentenza il tribunale ha assegnato a __________, in liquidazione del regime dei beni, l'intera proprietà per piani n. __________ di __________ (pari a 43/1000 della particel­la n. __________ RFD), intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno, obbligando __________ ad assumere tutto il carico ipotecario;

                                         che nel dispositivo medesimo il tribunale invita l'ufficiale del registro fondiario a eseguire la relativa iscrizione;

                                         che __________ postula ora davanti a questa Camera, con richiesta del 20 febbraio 2003, la delibazione del citato dispositivo nel Cantone Ticino, in modo da ottenere il trapasso della quo­ta di comproprietà ancora intestata all'ex moglie nel registro fondiario;

                                         che il giudice delegato ha convocato le parti al contraddittorio di venerdì 28 marzo 2003 per la discussione dell'istanza;

                                         che l'8 marzo 2003 __________ ha comunicato per scritto a questa Camera di aderire alla delibazione e di rinunciare all'udienza;

                                         che nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto:                        che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in con­tumacia (lett. c);

                                         che il dispositivo n. 6 della sentenza con cui il presidente del Tribunale distrettuale di Imboden invita l'ufficiale del registro fondiario a iscrivere __________ quale unico titolare della proprietà per piani n. __________ di __________ (pari a 43/1000 della particella n. __________ RFD), intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno, obbligando lo stesso __________ ad assumere l'intero carico ipotecario, è – come l'istante medesimo riconosce – l'unico punto del giudizio suscettibile di esecuzione nel Ticino;

                                         che in concreto la sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 7 febbraio 2003, giorno della sua emanazione, come risulta dal timbro apposto dal presidente del tribunale sul primo foglio dell'esemplare della sentenza prodotta a questa Camera per la delibazione;

                                         che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza di divorzio essendo stata emessa su richiesta comune (art. 111 CC);

                                         che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;

                                         che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

                                         che per gli stessi motivi l'istante non può essere definito vittorioso, sicché non si giustifica nemmeno l'attribuzione di ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 6 della sentenza pronunciata fra le parti il 7 febbraio 2003 dal presidente del Tribunale distrettuale di Imboden (Bezirksgerichtspräsidium Imboden) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.

                                   2.   La convocazione al contraddittorio di venerdì 28 marzo 2003 alle ore 15.15 è annullata.

                                   3.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

                                   4.   Intimazione:

 – __________;  – __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

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