Incarto n. 10.2003.8
Lugano, 17 marzo 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 20 febbraio 2003 presentata da
__________
riguardante la sentenza emanata il 7 febbraio 2003 dal pre-sidente del Tribunale distrettuale di Imboden (Bezirksgerichtspräsidium Imboden), Domat/Ems, nella causa di divorzio fra l'istante e
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 7 febbraio 2003 il presidente del Tribunale distrettuale di Imboden (Bezirksgerichtspräsidium Imboden) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il __________ 1988 da __________ e __________;
che nel dispositivo n. 6 della citata sentenza il tribunale ha assegnato a __________, in liquidazione del regime dei beni, l'intera proprietà per piani n. __________ di __________ (pari a 43/1000 della particella n. __________ RFD), intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno, obbligando __________ ad assumere tutto il carico ipotecario;
che nel dispositivo medesimo il tribunale invita l'ufficiale del registro fondiario a eseguire la relativa iscrizione;
che __________ postula ora davanti a questa Camera, con richiesta del 20 febbraio 2003, la delibazione del citato dispositivo nel Cantone Ticino, in modo da ottenere il trapasso della quota di comproprietà ancora intestata all'ex moglie nel registro fondiario;
che il giudice delegato ha convocato le parti al contraddittorio di venerdì 28 marzo 2003 per la discussione dell'istanza;
che l'8 marzo 2003 __________ ha comunicato per scritto a questa Camera di aderire alla delibazione e di rinunciare all'udienza;
che nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che il dispositivo n. 6 della sentenza con cui il presidente del Tribunale distrettuale di Imboden invita l'ufficiale del registro fondiario a iscrivere __________ quale unico titolare della proprietà per piani n. __________ di __________ (pari a 43/1000 della particella n. __________ RFD), intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno, obbligando lo stesso __________ ad assumere l'intero carico ipotecario, è – come l'istante medesimo riconosce – l'unico punto del giudizio suscettibile di esecuzione nel Ticino;
che in concreto la sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 7 febbraio 2003, giorno della sua emanazione, come risulta dal timbro apposto dal presidente del tribunale sul primo foglio dell'esemplare della sentenza prodotta a questa Camera per la delibazione;
che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza di divorzio essendo stata emessa su richiesta comune (art. 111 CC);
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per gli stessi motivi l'istante non può essere definito vittorioso, sicché non si giustifica nemmeno l'attribuzione di ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 6 della sentenza pronunciata fra le parti il 7 febbraio 2003 dal presidente del Tribunale distrettuale di Imboden (Bezirksgerichtspräsidium Imboden) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.
2. La convocazione al contraddittorio di venerdì 28 marzo 2003 alle ore 15.15 è annullata.
3. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
4. Intimazione:
– __________; – __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria