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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.02.2003 10.2003.7

28 febbraio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·593 parole·~3 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n.: 10.2003.7

Lugano 28 febbraio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 21 febbraio 2003 presentata da

__________ e __________  

riguardante la sentenza di divorzio pronunciata fra le parti il 10 gennaio 2003 dal Giu­dice unico nei procedimenti ordinari del Tribunale cantonale di Zugo (Kantonsgerichts­präsidium Zug, Einzelrichter im ordentlichen Verfahren);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 10 gennaio 2003 il Giudice unico nei pro­cedimenti ordinari del Tribunale cantonale di Zugo ha sciolto il matrimonio contratto il __________ 1982 da __________ e __________, omologando una conven­zio­ne sugli effetti del divorzio (dispositivo n. 4) in cui la moglie ac­cet­ta di trasferire al marito, in liquidazione del regime dei beni, la sua quota di un mezzo sulla proprietà per piani n. __________, pari a 38/1000 della particella n. __________ RFD di __________ (clausola n. 1.8 lett. b);

                                         che in tale sentenza il giudice ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a iscrivere il citato trasferimento di proprietà (dispositivo n. 6);

                                         che il 21 febbraio 2003 le parti hanno postulato, per il tramite del Tribunale cantonale di Zugo, la delibazione nel Cantone Ticino dei due dispositivi inerenti alla sentenza di divorzio;

                                         che la richiesta congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta al­l'emanazione del presente giudizio;

e considerando

in diritto:                        che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tri­bunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in con­tumacia (lett. c);

                                         che la clausola n. 1.8 lett. b della convenzione sugli effetti del di­vorzio con cui __________ dichiara di cedere al ma­rito la sua quota di un mezzo sulla proprietà per piani n. __________, pari a 38/1000 della particella n. __________ RFD di __________ e l'invito al registro fondiario di far iscrivere il trasferimento di proprietà sono i soli punti della sentenza confederata suscettibili di esecuzione nel Ticino;

                                         che in concreto i dispositivi n. 4 e 6 della sentenza di divorzio hanno acquisito forza di giudicato il 16 gennaio 2003, come ha accertato il Giudice unico del Tribunale cantonale di Zugo nel­l'istanza di delibazione presentata a questa Camera per conto delle parti;

                                         che entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti al giudice confederato, tanto da chiedere con­giuntamente ora la delibazione dei noti dispositivi nel Cantone Ticino;

                                         che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;

                                         che, non essendovi alcun “soccombente” (nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC), gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico degli istanti (art. 9 cpv. 4 LTG);

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza è accolta, nel senso che i dispositivi n. 4 e 6 della sen­tenza emanata fra le parti il 10 gennaio 2003 dal Giudice unico nei procedimenti ordinari del Tribunale cantonale di Zugo (Kan­tonsgerichtspräsidium Zug, Einzelrichter im ordentlichen Ver­fahren) sono riconosciuti e dichiarati esecutivi nel Cantone Ti­cino.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico degli istanti in solido.

                                   3.   Intimazione:

– __________;  – __________.

                                         Comunicazione al Giudice unico nei procedimenti ordinari del Tribunale cantonale di Zugo.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

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