Incarto n.: 10.2003.7
Lugano 28 febbraio 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 21 febbraio 2003 presentata da
__________ e __________
riguardante la sentenza di divorzio pronunciata fra le parti il 10 gennaio 2003 dal Giudice unico nei procedimenti ordinari del Tribunale cantonale di Zugo (Kantonsgerichtspräsidium Zug, Einzelrichter im ordentlichen Verfahren);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 10 gennaio 2003 il Giudice unico nei procedimenti ordinari del Tribunale cantonale di Zugo ha sciolto il matrimonio contratto il __________ 1982 da __________ e __________, omologando una convenzione sugli effetti del divorzio (dispositivo n. 4) in cui la moglie accetta di trasferire al marito, in liquidazione del regime dei beni, la sua quota di un mezzo sulla proprietà per piani n. __________, pari a 38/1000 della particella n. __________ RFD di __________ (clausola n. 1.8 lett. b);
che in tale sentenza il giudice ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a iscrivere il citato trasferimento di proprietà (dispositivo n. 6);
che il 21 febbraio 2003 le parti hanno postulato, per il tramite del Tribunale cantonale di Zugo, la delibazione nel Cantone Ticino dei due dispositivi inerenti alla sentenza di divorzio;
che la richiesta congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del presente giudizio;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che la clausola n. 1.8 lett. b della convenzione sugli effetti del divorzio con cui __________ dichiara di cedere al marito la sua quota di un mezzo sulla proprietà per piani n. __________, pari a 38/1000 della particella n. __________ RFD di __________ e l'invito al registro fondiario di far iscrivere il trasferimento di proprietà sono i soli punti della sentenza confederata suscettibili di esecuzione nel Ticino;
che in concreto i dispositivi n. 4 e 6 della sentenza di divorzio hanno acquisito forza di giudicato il 16 gennaio 2003, come ha accertato il Giudice unico del Tribunale cantonale di Zugo nell'istanza di delibazione presentata a questa Camera per conto delle parti;
che entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti al giudice confederato, tanto da chiedere congiuntamente ora la delibazione dei noti dispositivi nel Cantone Ticino;
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che, non essendovi alcun “soccombente” (nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC), gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico degli istanti (art. 9 cpv. 4 LTG);
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che i dispositivi n. 4 e 6 della sentenza emanata fra le parti il 10 gennaio 2003 dal Giudice unico nei procedimenti ordinari del Tribunale cantonale di Zugo (Kantonsgerichtspräsidium Zug, Einzelrichter im ordentlichen Verfahren) sono riconosciuti e dichiarati esecutivi nel Cantone Ticino.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico degli istanti in solido.
3. Intimazione:
– __________; – __________.
Comunicazione al Giudice unico nei procedimenti ordinari del Tribunale cantonale di Zugo.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria