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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.04.2003 10.2003.12

29 aprile 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,053 parole·~5 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 10.2003.12

Lugano 29 aprile 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

 I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 31 marzo 2003 presentata da

 __________, e  __________ (patrocinati dall'avv. dott. __________)  

relativa alla convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata il 22 ottobre 2001 dal Tribunale di Neuss (Amtsgericht Neuss, Familiengericht);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 29 luglio 1997 il Tribunale di Neuss (Renania Settentrionale-Vestfalia) ha pronunciato il divorzio tra __________ e __________, entrambi cittadini tedeschi;

                                         che il medesimo tribunale ha omologato il 22 ottobre 2001 una convenzione sulle conseguenze del divorzio nella quale __________ dichiara di cedere ad __________ la sua quota di un mezzo sulla particella n. __________ RFD di __________, l'ex moglie impegnandosi da parte sua ad assumere tutti i debiti gravanti l'immobile (clausola n. 1.1 della convenzione);

                                         che con istanza del 31 marzo 2003 gli ex coniugi chiedono ora a questa Camera di riconoscere e dichiarare esecutiva l'omologazione di tale accordo, in modo da postulare l'iscrizione della nota proprietà a nome della sola __________ nel registro fondiario;

                                         che l'istanza congiunta delle parti dispensa dall'indizione del con­traddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emana­zione del giudizio;

e considerando

in diritto:                        che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);

                                         che per “sentenze civili” nel senso dell'art. 511 CPC non si intendono solo giudizi di merito, ma anche transazioni giudiziarie (Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a edizione, pag. 432 n. 11a);

                                         che le sentenze straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera, a norma dell'art. 65 LDIP, se sono pronunciate o vengono riconosciute nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi (cpv. 1), riservata l'ipotesi – estranea alla fattispecie – in cui la sentenza sia stata emessa in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge attore sia cittadino (cpv. 2);

                                         che, invero, l'art. 65 LDIP riguarderebbe solo il divorzio come tale, ovvero la pronuncia di stato, non le relative conseguenze (Siehr, in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 5 ad art. 65 LDIP), ma a tale esclusione sfugge proprio – e ciò riguarda il caso specifico – lo scioglimento del regime dei beni (Siehr, op. cit., n. 28 ad art. 65 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, vol. II, Basilea 1992, pag. 203 n. 586);

                                         che accanto all'art. 65 LDIP si applicano i trattati multilaterali o bilaterali ratificati dalla Svizzera, in particolare – per quanto riguarda il caso in esame – la convenzione tra la Confederazione e il Reich Germanico circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, del     2 novembre 1929 (RS 0.276.191.361), la Germania non avendo firmato sinora la convenzione dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, del 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3);

                                         che, dandosi concorso di norme tra l'art. 65 LDIP e un trattato internazionale, di massima il trattato internazionale prevale (art. 1 cpv. 2 LDIP), a meno che il diritto interno risulti più favorevole al riconoscimento della sentenza estera e il trattato internazionale non impedisca di far capo a criteri più favorevoli (Siehr op. cit., n. 2 ad art. 65 LDIP);

                                         che in concreto il diritto interno è effettivamente più favorevole al riconoscimento della sentenza straniera per rapporto alle disposizioni sulla competenza dell'autorità estera contenute nell'art. 2 della convenzione con il Reich Germanico (si veda anche la rassegna di giurisprudenza in: Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, vol. 2, Berna 1983, pag. 173, n. 22 segg.), bastando ai fini dell'art. 65 cpv. 1 LDIP che il pronunciato di divorzio emani – come nella fattispecie – dallo Stato di domicilio o di origine di entrambi i coniugi;

                                         che, per altro, la convenzione con il Reich Germanico non osta all'applicazione di norme interne più favorevoli al riconoscimento di sentenze civili emesse nell'altro Stato (Siehr, op. cit., n. 2 ad art. 65 LDIP);

                                         che nelle condizioni descritte l'Amtsgericht Neuss era senz'altro competente a omologare il noto trapasso di proprietà, entrambe le parti avendo la cittadinanza germanica (art. 65 cpv. 1 LDIP);

                                         che, ciò posto, rimangono da verificare gli altri requisiti della delibazione, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza (art. 1 e 7 cpv. 1 n. 1 della convenzione), il rispetto dell'ordine pubblico nazionale (art. 4 della convenzione) e la regolare citazione delle parti (art. 7 cpv. 1 n. 2 della convenzione), requisiti che si identificano per l'essenziale con quelli posti dagli art. 29 lett. b, 27

                                         cpv. 1, 27 cpv. 2 lett. c LDIP;

                                         che l'autorità tedesca non rilascia attestazioni di passaggio in giudicato nel caso di transazioni giudiziali (art. 706 ZPO; Zöller, Zivilprozessordnung, 23a edizione, n. 1 ad art. 706);

                                         che, nondimeno, in concreto l'accordo raggiunto può ragionevolmente presumersi definitivo, le parti chiedendo insieme la delibazione e __________ avendo ribadito, il 10 marzo 2003, di consentire al trasferimento della proprietà;

                                         che la sentenza germanica non denota contrasti con l'ordine pubblico svizzero, le parti essendo state per altro debitamente patrocinate davanti al tribunale tedesco;

                                         che il dispositivo n. 1.1 della sentenza in esame adempie quindi i presupposti per essere riconosciuto e dichiarato esecutivo;

                                         che gli oneri processuali del giudizio attuale vanno solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno (art. 10 cpv. 1 LTG), come i coniugi stessi propongono, non essendovi del resto alcun “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

                                         che per gli stessi motivi non è possibile attribuire ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 1.1 della convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata il 22 ottobre 2002 dal Tribunale di Neuss (Amtsgericht Neuss, Familiengericht), è riconosciuto e dichiarato esecutivo.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti solidalmente a carico degli istanti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione all'avv. dott. __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

10.2003.12 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.04.2003 10.2003.12 — Swissrulings