Incarto n. 10.2003.12
Lugano 29 aprile 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 31 marzo 2003 presentata da
__________, e __________ (patrocinati dall'avv. dott. __________)
relativa alla convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata il 22 ottobre 2001 dal Tribunale di Neuss (Amtsgericht Neuss, Familiengericht);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 29 luglio 1997 il Tribunale di Neuss (Renania Settentrionale-Vestfalia) ha pronunciato il divorzio tra __________ e __________, entrambi cittadini tedeschi;
che il medesimo tribunale ha omologato il 22 ottobre 2001 una convenzione sulle conseguenze del divorzio nella quale __________ dichiara di cedere ad __________ la sua quota di un mezzo sulla particella n. __________ RFD di __________, l'ex moglie impegnandosi da parte sua ad assumere tutti i debiti gravanti l'immobile (clausola n. 1.1 della convenzione);
che con istanza del 31 marzo 2003 gli ex coniugi chiedono ora a questa Camera di riconoscere e dichiarare esecutiva l'omologazione di tale accordo, in modo da postulare l'iscrizione della nota proprietà a nome della sola __________ nel registro fondiario;
che l'istanza congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);
che per “sentenze civili” nel senso dell'art. 511 CPC non si intendono solo giudizi di merito, ma anche transazioni giudiziarie (Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a edizione, pag. 432 n. 11a);
che le sentenze straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera, a norma dell'art. 65 LDIP, se sono pronunciate o vengono riconosciute nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi (cpv. 1), riservata l'ipotesi – estranea alla fattispecie – in cui la sentenza sia stata emessa in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge attore sia cittadino (cpv. 2);
che, invero, l'art. 65 LDIP riguarderebbe solo il divorzio come tale, ovvero la pronuncia di stato, non le relative conseguenze (Siehr, in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 5 ad art. 65 LDIP), ma a tale esclusione sfugge proprio – e ciò riguarda il caso specifico – lo scioglimento del regime dei beni (Siehr, op. cit., n. 28 ad art. 65 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, vol. II, Basilea 1992, pag. 203 n. 586);
che accanto all'art. 65 LDIP si applicano i trattati multilaterali o bilaterali ratificati dalla Svizzera, in particolare – per quanto riguarda il caso in esame – la convenzione tra la Confederazione e il Reich Germanico circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, del 2 novembre 1929 (RS 0.276.191.361), la Germania non avendo firmato sinora la convenzione dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, del 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3);
che, dandosi concorso di norme tra l'art. 65 LDIP e un trattato internazionale, di massima il trattato internazionale prevale (art. 1 cpv. 2 LDIP), a meno che il diritto interno risulti più favorevole al riconoscimento della sentenza estera e il trattato internazionale non impedisca di far capo a criteri più favorevoli (Siehr op. cit., n. 2 ad art. 65 LDIP);
che in concreto il diritto interno è effettivamente più favorevole al riconoscimento della sentenza straniera per rapporto alle disposizioni sulla competenza dell'autorità estera contenute nell'art. 2 della convenzione con il Reich Germanico (si veda anche la rassegna di giurisprudenza in: Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, vol. 2, Berna 1983, pag. 173, n. 22 segg.), bastando ai fini dell'art. 65 cpv. 1 LDIP che il pronunciato di divorzio emani – come nella fattispecie – dallo Stato di domicilio o di origine di entrambi i coniugi;
che, per altro, la convenzione con il Reich Germanico non osta all'applicazione di norme interne più favorevoli al riconoscimento di sentenze civili emesse nell'altro Stato (Siehr, op. cit., n. 2 ad art. 65 LDIP);
che nelle condizioni descritte l'Amtsgericht Neuss era senz'altro competente a omologare il noto trapasso di proprietà, entrambe le parti avendo la cittadinanza germanica (art. 65 cpv. 1 LDIP);
che, ciò posto, rimangono da verificare gli altri requisiti della delibazione, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza (art. 1 e 7 cpv. 1 n. 1 della convenzione), il rispetto dell'ordine pubblico nazionale (art. 4 della convenzione) e la regolare citazione delle parti (art. 7 cpv. 1 n. 2 della convenzione), requisiti che si identificano per l'essenziale con quelli posti dagli art. 29 lett. b, 27
cpv. 1, 27 cpv. 2 lett. c LDIP;
che l'autorità tedesca non rilascia attestazioni di passaggio in giudicato nel caso di transazioni giudiziali (art. 706 ZPO; Zöller, Zivilprozessordnung, 23a edizione, n. 1 ad art. 706);
che, nondimeno, in concreto l'accordo raggiunto può ragionevolmente presumersi definitivo, le parti chiedendo insieme la delibazione e __________ avendo ribadito, il 10 marzo 2003, di consentire al trasferimento della proprietà;
che la sentenza germanica non denota contrasti con l'ordine pubblico svizzero, le parti essendo state per altro debitamente patrocinate davanti al tribunale tedesco;
che il dispositivo n. 1.1 della sentenza in esame adempie quindi i presupposti per essere riconosciuto e dichiarato esecutivo;
che gli oneri processuali del giudizio attuale vanno solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno (art. 10 cpv. 1 LTG), come i coniugi stessi propongono, non essendovi del resto alcun “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per gli stessi motivi non è possibile attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 1.1 della convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata il 22 ottobre 2002 dal Tribunale di Neuss (Amtsgericht Neuss, Familiengericht), è riconosciuto e dichiarato esecutivo.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti solidalmente a carico degli istanti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione all'avv. dott. __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario