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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.03.2000 10.2000.6

11 marzo 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·611 parole·~3 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 10.2000.00006

Lugano 11 marzo 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 21 febbraio 2000 presentata da

__________ (patrocinato dall'avv. __________)  

riguardante la sentenza emanata il 21 gennaio 1999 dalla giudice unica del Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgericht __________, Einzelrichterin in Ehesachen) nella causa di divorzio che ha opposto l'istante a

__________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 21 gennaio 1999 la giudice unica nelle cause matrimoniali del Tribunale distrettuale di __________ ha pronunciato il divorzio fra __________ e __________, omologando la convenzione sottoscritta dai coniugi in cui la moglie accetta di cedere al marito le particelle n. __________, __________ e __________ RFD di __________, intestate alle parti, il marito impegnandosi da parte sua ad assumere sia gli oneri ipotecari gravanti i fondi sia i costi del trapasso (punto 2 lett. d/bb);

                                         che il 21 febbraio 2000 __________ ha chiesto la delibazione di tale sentenza nel Cantone Ticino;

                                         che le parti hanno rinunciato a comparire davanti alla Camera per il contraddittorio, sicché nulla osta all'emanazione del presente giudizio;

e considerando

in diritto:                        che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

                                         che il dispositivo n. 2 lett. d/bb con cui la giudice unica ha omologato la convenzione sugli effetti accessori del divorzio in merito al citato trapasso immobiliare è il solo suscettibile di esecuzione nel Ticino;

                                         che gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;

                                         che la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato il giorno stesso della sua emanazione, come risulta dall'attestato in calce all'esemplare della sentenza prodotta ai fini della delibazione;

                                         che nulla induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita, verificata d'ufficio dal tribunale stesso (art. 144 vCC; DTF 111 II 403 consid. 4a), l'attrice risultando per altro domiciliata – quanto meno al momento del divorzio – nella giurisdizione del tribunale;

                                         che le parti sono state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando appunto la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio da loro presentata al Tribunale per l'approvazione;

                                         che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 CPC;

                                         che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il quale ha dichiarato di assumere i costi relativi (clausola d/bb della convenzione), tanto più che la convenuta ha aderito alla delibazione e non può quindi considerarsi soccombente nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

                                         che per gli stessi motivi non si giustifica attribuire ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 lett. d/bb della sentenza emanata fra le parti il 21 gennaio 1999 dalla giudice unica nelle cause matrimoniali del Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgericht __________, Einzelrichterin in Ehesachen) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________;

                                         –  __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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