Incarto n. 10.2000.00006
Lugano 11 marzo 2000/ld
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 21 febbraio 2000 presentata da
__________ (patrocinato dall'avv. __________)
riguardante la sentenza emanata il 21 gennaio 1999 dalla giudice unica del Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgericht __________, Einzelrichterin in Ehesachen) nella causa di divorzio che ha opposto l'istante a
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 21 gennaio 1999 la giudice unica nelle cause matrimoniali del Tribunale distrettuale di __________ ha pronunciato il divorzio fra __________ e __________, omologando la convenzione sottoscritta dai coniugi in cui la moglie accetta di cedere al marito le particelle n. __________, __________ e __________ RFD di __________, intestate alle parti, il marito impegnandosi da parte sua ad assumere sia gli oneri ipotecari gravanti i fondi sia i costi del trapasso (punto 2 lett. d/bb);
che il 21 febbraio 2000 __________ ha chiesto la delibazione di tale sentenza nel Cantone Ticino;
che le parti hanno rinunciato a comparire davanti alla Camera per il contraddittorio, sicché nulla osta all'emanazione del presente giudizio;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che il dispositivo n. 2 lett. d/bb con cui la giudice unica ha omologato la convenzione sugli effetti accessori del divorzio in merito al citato trapasso immobiliare è il solo suscettibile di esecuzione nel Ticino;
che gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;
che la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato il giorno stesso della sua emanazione, come risulta dall'attestato in calce all'esemplare della sentenza prodotta ai fini della delibazione;
che nulla induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita, verificata d'ufficio dal tribunale stesso (art. 144 vCC; DTF 111 II 403 consid. 4a), l'attrice risultando per altro domiciliata – quanto meno al momento del divorzio – nella giurisdizione del tribunale;
che le parti sono state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando appunto la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio da loro presentata al Tribunale per l'approvazione;
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 CPC;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il quale ha dichiarato di assumere i costi relativi (clausola d/bb della convenzione), tanto più che la convenuta ha aderito alla delibazione e non può quindi considerarsi soccombente nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per gli stessi motivi non si giustifica attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 lett. d/bb della sentenza emanata fra le parti il 21 gennaio 1999 dalla giudice unica nelle cause matrimoniali del Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgericht __________, Einzelrichterin in Ehesachen) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– avv. __________;
– __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario