Incarto n. 72.2016.129
Lugano, 20 febbraio 2018/lc
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Bellinzona
composta da:
giudice Marco Villa, Presidente
Jasmine Decristophoris, vicecancelliera
sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
contro
IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1
imputato, a norma dell'atto d'accusa 103/2016 del 22 giugno 2016, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, il 5 maggio 2016 a __________, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,
e meglio per aver circolato alla guida del motoveicolo BMW __________ targato TI __________, alla velocità di 151 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “Traffic Observer LMS”, malgrado il prescritto limite di 80 Km/h, superando quindi di almeno 71 Km/h la velocità massima consentita;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;
Presenti: - il Procuratore pubblico __________, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal difensore d’ufficio avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:33 alle ore 15:21.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche all’atto d’accusa:
-- a pag. 1, alle generalità, si aggiunge di prima di __________ e dopo __________;
-- al testo del presunto reato, richiamato l’art. 90 cpv. 3 LCStr. e il verbale d’interrogatorio PS 5.5.2016 dell’imputato a pag. 3, si aggiunge gravi dopo feriti e si corregge 151 km/h con 146 km/h nonché 71 km/h con 66 km/h.
Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiedo la conferma dell’AA con una pena pari al minimo edittale, ossia di 12 mesi integralmente sospesi e la copertura delle tasse e spese;
- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: vi è stata una presa di coscienza totale dell’imputato, il quale è sempre stato collaborativo e non ha mai contestato le risultanze istruttorie. Da subito l’imputato ha ammesso di essere stato lui a commettere l’infrazione, anche se dalle foto non sarebbe stato possibile identificarlo, in quanto portava il casco e la moto era registrata a nome di suo cugino. Richiamata dunque l’attenuante specifica del sincero pentimento, si chiede che la pena sia sotto i 12 mesi e integralmente sospesa.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44, e 47 CP;
90 cpv. 3 e 4 lett. c) LCStr;
80 segg., 84 segg., 135, 335 segg., 422 segg CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1 è autore colpevole di:
1.1. grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, il 5.5.2016, a __________, direzione sud, circolato alla guida del motoveicolo BMW __________, targato TI __________, alla velocità, dedotto il margine di tolleranza, di 146 km/h malgrado il vigente limite di 80 km/h;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.
3. L’esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.
4. La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta o di fr. 1’500.- (millecinquecento) con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.
5. Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1, a suo carico, sono sostenute dallo Stato.
5.1. Le note professionali 9.2.2018 e 20.2.2018 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fino al 31.12.2017 fr. 650.85
spese fino al 31.12.2017 fr. 29.00
onorario dall’1.1.2018 fr. 435.00
spese dall’1.1.2018 fr. 98.00
IVA fino al 31.12.2017 (8%) fr. 54.40
IVA dall’1.1.2018 (7.7%) fr. 41.05
totale fr. 1'308.30
5.2. IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'308.30 (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 79.20
fr. 779.20
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