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Ticino Tribunale penale cantonale 20.02.2018 72.2016.129

20 février 2018·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·802 mots·~4 min·3

Résumé

Grave infrazione alle norme della circolazione: per avere circolato (alla guida del motoveicolo) alla velocità di 146 km/h dedotto il margine di tolleranza, malgrado il vigente limite di 80 km/h

Texte intégral

Incarto n. 72.2016.129

Lugano, 20 febbraio 2018/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Bellinzona

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

Jasmine Decristophoris, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

contro

 IM 1 rappresentato dall’avv.  DUF 1

imputato, a norma dell'atto d'accusa 103/2016 del 22 giugno 2016, emanato dal Procuratore pubblico  PP 1, di

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 5 maggio 2016 a __________, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,

e meglio per aver circolato alla guida del motoveicolo BMW __________ targato TI __________, alla velocità di 151 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “Traffic Observer LMS”, malgrado il prescritto limite di 80 Km/h, superando quindi di almeno 71 Km/h la velocità massima consentita;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico __________, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal difensore d’ufficio avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:33 alle ore 15:21.

Evase le seguenti

questioni:                     Verbale del dibattimento

Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche all’atto d’accusa:

                                   --   a pag. 1, alle generalità, si aggiunge di prima di __________ e dopo __________;

                                   --   al testo del presunto reato, richiamato l’art. 90 cpv. 3 LCStr. e il verbale d’interrogatorio PS 5.5.2016 dell’imputato a pag. 3, si aggiunge gravi dopo feriti e si corregge 151 km/h con 146 km/h nonché 71 km/h con 66 km/h.

Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti:                       -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiedo la conferma dell’AA con una pena pari al minimo edittale, ossia di 12 mesi integralmente sospesi e la copertura delle tasse e spese;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: vi è stata una presa di coscienza totale dell’imputato, il quale è sempre stato collaborativo e non ha mai contestato le risultanze istruttorie. Da subito l’imputato ha ammesso di essere stato lui a commettere l’infrazione, anche se dalle foto non sarebbe stato possibile identificarlo, in quanto portava il casco e la moto era registrata a nome di suo cugino. Richiamata dunque l’attenuante specifica del sincero pentimento, si chiede che la pena sia sotto i 12 mesi e integralmente sospesa.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 40, 42, 44, e 47 CP;

90 cpv. 3 e 4 lett. c) LCStr;

80 segg., 84 segg., 135, 335 segg., 422 segg CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   IM 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 5.5.2016, a __________, direzione sud, circolato alla guida del motoveicolo BMW __________, targato TI __________, alla velocità, dedotto il margine di tolleranza, di 146 km/h malgrado il vigente limite di 80 km/h;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza IM 1 è condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                   4.   La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta o di fr. 1’500.- (millecinquecento) con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

                                   5.   Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1, a suo carico, sono sostenute dallo Stato.

                               5.1.   Le note professionali 9.2.2018 e 20.2.2018 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fino al 31.12.2017                      fr.           650.85

spese fino al 31.12.2017                          fr.             29.00

onorario dall’1.1.2018                               fr.           435.00

spese dall’1.1.2018                                   fr.             98.00

IVA fino al 31.12.2017 (8%)                     fr.             54.40

IVA dall’1.1.2018 (7.7%)                           fr.             41.05

totale                                                            fr.        1'308.30

                               5.2.   IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'308.30 (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:          -

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             79.20

                                                             fr.           779.20

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