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Ticino Tribunale penale cantonale 06.11.2015 72.2015.88

6 novembre 2015·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·690 parole·~3 min·3

Riassunto

Grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr.)

Testo integrale

Incarto n. 72.2015.88

Lugano, 6 novembre 2015/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte delle assise correzionali di Bellinzona

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

Anna Grümann, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

proposta dal                   Ministero Pubblico

contro

IM 1 rappresentato dall’avv. DF 1

imputato, a norma dell’atto d'accusa 68/2015 del 16.06.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   grave infrazione alle norme della circolazione

per avere,

a __________, Via __________, in data 25 gennaio 2015, alle ore 21.43,

violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo il forte rischio di causare un incidente della circolazione stradale con feriti gravi o morti, a seguito della grave inosservanza di un limite di velocità,

e meglio,

per avere circolato, sul tratto stradale sopra citato, alla guida del veicolo Mercedes – Benz E 350, colore grigio, targato __________, di sua proprietà, alla velocità di 126 km/h (già dedotto il margine di tolleranza di 6 km/h), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar Gatso RS-GS11, S.-nr. 699, Metas 15547 (certificato di verificazione 258 – 21540, valido sino al 31 ottobre 2015), malgrado il vigente limite di 60 km/h, superando in tal modo di 66 km/h la valocità massima consentita;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 5 ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte:                1.   IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra.

di conseguenza IM 1 è condannato:

alla pena detentiva di 12 mesi;

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).

E’ pure

condannato            2.   IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.

                                   3.   È ordinata la revoca della difesa d’ufficio di IM 1, in relazione al procedimento penale di cui al presente atto d’accusa. Di conseguenza la nota d’onorario 12 maggio 2015 dell’Avv. DF 1 è integralmente a carico del condannato.

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 09:49.

Evase le seguenti

questioni:                       Verbale del dibattimento

Con l’accordo delle parti, l’atto d’accusa viene così rettificato:

                                     -   viene stralciato l’art. 90 cpv. 4 lett. c LCStr indicato a pag. 1 dell’atto d’accusa;

                                     -   il punto 3 delle proposte dell’atto d’accusa viene così modificato: “È ordinata la revoca della difesa d’ufficio di IM 1, in relazione al procedimento penale di cui al presente atto d’accusa. Di conseguenza la nota d’onorario 12 maggio 2015 dell’Avv. DF 1 e le successive prestazioni relative al presente procedimento penale sono integralmente a carico del condannato”.

-     Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

-     accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

-     ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

-     considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

-     considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.:          50, 61 LOG;

358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta:                   1.   L’atto di accusa n. 68/2015 del 16 giugno 2015 contro IM 1 con le relative proposte e le modifiche apportate al dibattimento è approvato.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

                                   3.   Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             74.95

                                                             fr.           774.95

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