Incarto n. 72.2015.88
Lugano, 6 novembre 2015/lc
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Bellinzona
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero Pubblico
contro
IM 1 rappresentato dall’avv. DF 1
imputato, a norma dell’atto d'accusa 68/2015 del 16.06.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. grave infrazione alle norme della circolazione
per avere,
a __________, Via __________, in data 25 gennaio 2015, alle ore 21.43,
violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo il forte rischio di causare un incidente della circolazione stradale con feriti gravi o morti, a seguito della grave inosservanza di un limite di velocità,
e meglio,
per avere circolato, sul tratto stradale sopra citato, alla guida del veicolo Mercedes – Benz E 350, colore grigio, targato __________, di sua proprietà, alla velocità di 126 km/h (già dedotto il margine di tolleranza di 6 km/h), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar Gatso RS-GS11, S.-nr. 699, Metas 15547 (certificato di verificazione 258 – 21540, valido sino al 31 ottobre 2015), malgrado il vigente limite di 60 km/h, superando in tal modo di 66 km/h la valocità massima consentita;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 5 ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra.
di conseguenza IM 1 è condannato:
alla pena detentiva di 12 mesi;
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).
E’ pure
condannato 2. IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.
3. È ordinata la revoca della difesa d’ufficio di IM 1, in relazione al procedimento penale di cui al presente atto d’accusa. Di conseguenza la nota d’onorario 12 maggio 2015 dell’Avv. DF 1 è integralmente a carico del condannato.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 09:49.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Con l’accordo delle parti, l’atto d’accusa viene così rettificato:
- viene stralciato l’art. 90 cpv. 4 lett. c LCStr indicato a pag. 1 dell’atto d’accusa;
- il punto 3 delle proposte dell’atto d’accusa viene così modificato: “È ordinata la revoca della difesa d’ufficio di IM 1, in relazione al procedimento penale di cui al presente atto d’accusa. Di conseguenza la nota d’onorario 12 maggio 2015 dell’Avv. DF 1 e le successive prestazioni relative al presente procedimento penale sono integralmente a carico del condannato”.
- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;
- considerato che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG;
358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22 TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n. 68/2015 del 16 giugno 2015 contro IM 1 con le relative proposte e le modifiche apportate al dibattimento è approvato.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.
3. Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 74.95
fr. 774.95
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