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Ticino Tribunale penale cantonale 08.05.2014 72.2013.148

8 maggio 2014·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·702 parole·~4 min·1

Riassunto

Superamento del limite di velocità con motoveicolo: 100 km/h malgrado il limite di 50 km/h

Testo integrale

Incarto n. 72.2013.148

Lugano, 8 maggio 2014/rs

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale      Ministero Pubblico

contro

IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1

imputato, a norma dell'atto d'accusa no. 134/2013 del 27.11.2013 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di

                                   1.   grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 23 agosto 2013 a __________, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,

e meglio per aver circolato alla guida del motoveicolo marca SYM GTS 300I targato __________, alla velocità di 100 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “TrafficPatrol XRD”, malgrado il vigente limite di 50 Km/h, superando quindi di almeno 50 Km/h la velocità massima consentita;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCS, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal difensore d’ufficio avv. Marcello Baggi.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 11:10.

Evase le seguenti

questioni:                       Verbale del dibattimento

Il Presidente prospetta alle parti le seguenti precisazioni dell’atto d’accusa:

- richiamato lo scritto 28.4.2014 del PP (doc. TPC 11), le parti si danno atto che è applicabile l’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b) e non c) LCStr. L’atto d’accusa è modificato di conseguenza;

- in merito alla licenza di condurre intestata all’imputato le parti si danno atto che la stessa è sequestrata presso la Sezione della circolazione (cfr. doc. TPC 10), che si determinerà in merito al suo destino. Le parti sono d’accordo a che l’atto d’accusa venga modificato con lo stralcio dell’indicato sequestro.

Sentiti:                        -   il Procuratore Pubblico, il quale in esito al suo intervento, considerata pacifica l’applicazione dell’art. 90 cpv. 4 LCStr, conclude chiedendo la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 12 mesi sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale dopo aver contestato l’applicazione in casu dell’art. 90 cpv. 4 in mancanza dell’elemento soggettivo e ritenuto che nell’accertamento della velocità non si può escludere un margine di errore che deve profittare all’imputato, in considerazione dell’errore sui fatti ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 CP conclude chiedendo la derubrica del reato nell’infrazione di cui all’art. 90 cpv. 2 LCStr e la riduzione della pena proposta dal PP, da porsi al beneficio della sospensione condizionale.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 40, 42, 44, 47 CP;

90 cpv. 3 e 4 lett. b) LCStr;

80 segg., 84 segg., 135, 263 segg., 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 23.8.2013, a Paradiso, circolato alla guida del motoveicolo SYM GTS 300l, __________, alla velocità di 100 km/h malgrado il vigente limite di 50 km/h;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza IM 1 è condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                   4.   La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

                                   5.   Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

                               5.1.   Le note professionali dell’8.11.2013 e del 8.5.2014 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario                         fr.             1'637.50

spese                             fr.                 136.50

IVA                                 fr.                 141.95

totale                              fr.              1'915.95

                               5.2.   IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr 1'915.95 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

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