Incarto n. 72.2013.148
Lugano, 8 maggio 2014/rs
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Marco Villa, Presidente
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
contro
IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1
imputato, a norma dell'atto d'accusa no. 134/2013 del 27.11.2013 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di
1. grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, il 23 agosto 2013 a __________, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,
e meglio per aver circolato alla guida del motoveicolo marca SYM GTS 300I targato __________, alla velocità di 100 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “TrafficPatrol XRD”, malgrado il vigente limite di 50 Km/h, superando quindi di almeno 50 Km/h la velocità massima consentita;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCS, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal difensore d’ufficio avv. Marcello Baggi.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 11:10.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente prospetta alle parti le seguenti precisazioni dell’atto d’accusa:
- richiamato lo scritto 28.4.2014 del PP (doc. TPC 11), le parti si danno atto che è applicabile l’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b) e non c) LCStr. L’atto d’accusa è modificato di conseguenza;
- in merito alla licenza di condurre intestata all’imputato le parti si danno atto che la stessa è sequestrata presso la Sezione della circolazione (cfr. doc. TPC 10), che si determinerà in merito al suo destino. Le parti sono d’accordo a che l’atto d’accusa venga modificato con lo stralcio dell’indicato sequestro.
Sentiti: - il Procuratore Pubblico, il quale in esito al suo intervento, considerata pacifica l’applicazione dell’art. 90 cpv. 4 LCStr, conclude chiedendo la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 12 mesi sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni;
- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale dopo aver contestato l’applicazione in casu dell’art. 90 cpv. 4 in mancanza dell’elemento soggettivo e ritenuto che nell’accertamento della velocità non si può escludere un margine di errore che deve profittare all’imputato, in considerazione dell’errore sui fatti ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 CP conclude chiedendo la derubrica del reato nell’infrazione di cui all’art. 90 cpv. 2 LCStr e la riduzione della pena proposta dal PP, da porsi al beneficio della sospensione condizionale.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47 CP;
90 cpv. 3 e 4 lett. b) LCStr;
80 segg., 84 segg., 135, 263 segg., 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, il 23.8.2013, a Paradiso, circolato alla guida del motoveicolo SYM GTS 300l, __________, alla velocità di 100 km/h malgrado il vigente limite di 50 km/h;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.
3. L’esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.
4. La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.
5. Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.
5.1. Le note professionali dell’8.11.2013 e del 8.5.2014 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fr. 1'637.50
spese fr. 136.50
IVA fr. 141.95
totale fr. 1'915.95
5.2. IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr 1'915.95 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La vicecancelliera