Incarto n. 72.2010.148
Lugano, 22 febbraio 2011/md
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di __________
composta da: giudice Claudio Zali, Presidente
Valentina Tognetti, vicecancelliere
sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati:
AP 1 – __________
rappr. dall’avv. dr. __________, __________
AP 2 - I __________ (CA)
rappr. dall’avv. Stefano Pizzola, Lugano
contro AC 1
patrocinato dall’avv. __________, __________
in carcerazione preventiva dal 21 gennaio 2002 al 25 marzo 2002 (64 giorni)
imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 147/2010 del 17 dicembre 2010, di
truffa
per avere,
tra maggio e dicembre 2000,
a __________, __________, __________, __________, __________ nonché in altre località in Svizzera ed all’estero,
al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
ingannato con astuzia persone affermando cose false o dissimulando cose vere oppure confermandone subdolamente l’errore, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui, e meglio per avere
nell’ambito di un'operazione commerciale promossa dal Gruppo __________ (di seguito: __________), di cui AC 1 era uno dei quadri della Divisione __________, finalizzata all’acquisto di tecnologia dalla ditta __________ (di seguito: __________), società quest’ultima controllata dalla ditta __________ __________ (di seguito: __________),
sfruttando la larga autonomia concessagli nell’ambito delle trattative nonché la fiducia in lui riposta dai superiori e dagli organi dirigenti di __________,
ingannato astutamente questi ultimi, inducendoli ad atti pregiudizievoli del patrimonio di __________, in particolare
ad assumere impegni finanziari per complessivi USD 22'000'000.00, di cui
- USD 18'000'000.00 bonificati in data 09.11.2000 da __________ (e per esso da __________) a __________ und __________ (di seguito: __________) per l’acquisto di una licenza d’uso esclusiva della tecnologia "__________",
- USD 4'000'000.00 presi a carico da __________ (e per esso da __________) nell'ambito di un accordo di collaborazione con __________ (di seguito: __________), ora __________, la quale ha bonificato tale importo in data 15.12.2000 a _______ per l’acquisto di una licenza d’uso non esclusiva per lo sviluppo di sistemi basata sulla tecnologia "__________",
ignorando, in quanto sottaciuto loro da AC 1, che quest’ultimo in realtà aveva pattuito con __________ un prezzo complessivo di USD 18'000'000.00 per l’acquisto dell'intero pacchetto azionario di __________ e quindi comprensivo dei valori materiali ed immateriali (inclusa la tecnologia __________ ceduta in licenza a __________ rispettivamente a __________) detenuti da __________,
configurandosi l’inganno astuto:
- nell’aver definito unitamente agli organi dirigenti di __________ in USD 18 milioni il prezzo della licenza d’uso esclusiva voluta da __________ ed in USD 4 milioni il prezzo da pagare da __________ ma assunto da __________ per la licenza d’uso non esclusiva da concedere a __________,
- nell’aver contemporaneamente negoziato con __________, all'insaputa degli organi dirigenti di __________ e contrariamente alle decisioni prese in seno a quest’ultima, la cessione al prezzo complessivo di USD 18 milioni dell'intero pacchetto azionario di __________,
- nell’aver strutturato, ovvero fatto strutturare, l’operazione in modo che __________ non si interfacciasse direttamente con __________, incaricando all'insaputa degli organi dirigenti di __________ l’amico e fiduciario __________ di costituire e/o di mettere a disposizione le società interposte __________ SA (di seguito __________ SA), __________ (di seguito __________) e __________, in vista da un lato di acquistare all’insaputa di ________ il pacchetto azionario di __________ e dall’altro di cedere in licenza a __________ e a __________ la tecnologia __________ di cui __________ era titolare,
- nell’aver dichiarato, o comunque lasciando credere contrariamente al vero, agli organi di __________ rispettivamente di __________ che l’interposizione delle citate società era voluta dalla rispettiva controparte contrattuale,
- nell’aver predisposto, ovvero fatto predisporre, la stipulazione di una serie di contratti/accordi ai sensi dei quali __________ e __________ ottenevano le licenze previste, mentre __________ SA e __________, entrambe società da lui controllate tramite __________, entravano in possesso del pacchetto azionario di __________ rispettivamente dell’importo di USD 4 milioni (dedotti costi ed onorari dei vari prestatori di servizi), e segnatamente:
a) contratto 27 ottobre 2000 fra __________ e __________ SA di compravendita del pacchetto azionario di __________,
b) scrittura privata 14 novembre 2000 fra __________ e __________ mediante la quale __________ assume i costi di __________ derivanti dall’acquisto della licenza sulla tecnologia __________ e dal successivo sviluppo di software nell'interesse di __________,
c) contratto 22 novembre 2000 fra __________ e __________ SA mediante il quale viene ceduta a quest’ultima al prezzo di USD 10'000.00 la proprietà intellettuale (brevetti) inerente la tecnologia __________,
d) contratto 22 novembre 2000 fra __________ SA e __________ mediante il quale viene ceduta a quest’ultima al prezzo di USD 11'000.00 la proprietà intellettuale di cui sub. c,
e) contratto 22 novembre 2000 fra __________ e __________ mediante il quale viene ceduta a quest’ultima al prezzo di USD 21 milioni la proprietà intellettuale di cui sub. d,
f) contratto non datato fra __________ e __________ mediante il quale viene ceduta a __________ al prezzo di USD 18 milioni una licenza d’uso esclusiva sulla tecnologia __________,
g) contratto non datato fra __________ e __________ mediante il quale viene ceduta a __________ al prezzo di USD 4 milioni una licenza d’uso non esclusiva sulla tecnologia __________ per lo sviluppo di sistemi,
cagionando in tal modo un danno al patrimonio di __________ di USD 4'000'000.00, di cui almeno USD 535'000.00 utilizzati per scopi personali, segnatamente per l’acquisto tramite la società __________ a lui riconducibile di una partecipazione azionaria in __________ (USD 350'000.00) e per tre bonifici (USD 185'000.00) a favore di conti a lui riconducibili presso la Banca __________ SA;
ritenuto che nel corso dell’inchiesta sono stati recuperati e sequestrati averi patrimoniali per complessivi USD 2'677'945.00 circa, un certificato azionario di __________. (rappresentante 116'667 azioni) ed un certificato azionario di __________ (rappresentante 800 azioni), beni nel frattempo dissequestrati a favore degli aventi diritto;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: art. 146 CP; richiamato l’art. 48 lett. e CP e la violazione del principio di celerità;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. AC 1 è dichiarato colpevole di truffa, e meglio come descritto sopra.
2. Di conseguenza AC 1 è condannato:
2.1 alla pena di 2 (due) anni di detenzione, dedotto il carcere preventivo sofferto;
2.2 al versamento dell’indennità di CHF 100'000.00 alla parte civile AP 1 a titolo di risarcimento del danno;
2.3 al pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali, da dedursi dalla cauzione.
3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni.
4. La cauzione di CHF 100'000.00 è liberata, dedotte tassa di giustizia e spese processuali, a favore della parte civile AP 1 a parziale copertura dell’indennità di cui sub. 2.2.
5. Per le eventuali ulteriori pretese di risarcimento le parti civili AP 1 e AP 2 (già __________) sono rinviate al competente foro civile.
Presenti: - il Ministero Pubblico, rappresentato dalla Procuratrice pubblica __________,
- l’imputato AC 1, assistito dal suo difensore di fiducia avv. __________, accompagnato dall’avv. __________,
- l’avv. __________, in rappresentanza dell’accusatore privato AP 1,
- l’avv. __________, in rappresentanza dell’accusatore privato AP 2.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 09:50.
- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;
- considerato che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG; 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22 TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n. 147/2010 del 17 dicembre 2010 contro AC 1 con le relative proposte è approvato.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.– e i disborsi sono posti a carico del condannato.
3. Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Intimazione a:
accusatori privati: -
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 101.70
fr. 501.70
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