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Ticino Tribunale penale cantonale 22.02.2011 72.2010.148

22. Februar 2011·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,333 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Truffa per complessivi USD 4'000'000.00; violazione del principio di celerità; lungo tempo trascorso

Volltext

Incarto n. 72.2010.148

Lugano, 22 febbraio 2011/md  

  Sentenza   In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte delle assise correzionali di __________

composta da:                 giudice Claudio Zali, Presidente

Valentina Tognetti, vicecancelliere

sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

proposta dal                   Ministero pubblico

e in qualità di accusatori privati:

AP 1 – __________

rappr. dall’avv. dr. __________, __________

AP 2 - I __________ (CA)

rappr. dall’avv. Stefano Pizzola, Lugano

contro                              AC 1

patrocinato dall’avv. __________, __________

in carcerazione preventiva dal 21 gennaio 2002 al 25 marzo 2002 (64 giorni)

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 147/2010 del 17 dicembre 2010, di

truffa

per avere,

tra maggio e dicembre 2000,

a __________, __________, __________, __________, __________ nonché in altre località in Svizzera ed all’estero,

al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,

ingannato con astuzia persone affermando cose false o dissimulando cose vere oppure confermandone subdolamente l’errore, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui, e meglio per avere

nell’ambito di un'operazione commerciale promossa dal Gruppo __________ (di seguito: __________), di cui AC 1 era uno dei quadri della Divisione __________, finalizzata all’acquisto di tecnologia dalla ditta __________ (di seguito: __________), società quest’ultima controllata dalla ditta __________ __________ (di seguito: __________),

sfruttando la larga autonomia concessagli nell’ambito delle trattative nonché la fiducia in lui riposta dai superiori e dagli organi dirigenti di __________,

ingannato astutamente questi ultimi, inducendoli ad atti pregiudizievoli del patrimonio di __________, in particolare

ad assumere impegni finanziari per complessivi USD 22'000'000.00, di cui

                                     -   USD 18'000'000.00 bonificati in data 09.11.2000 da __________ (e per esso da __________) a __________ und __________ (di seguito: __________) per l’acquisto di una licenza d’uso esclusiva della tecnologia "__________",

                                     -   USD 4'000'000.00 presi a carico da __________ (e per esso da __________) nell'ambito di un accordo di collaborazione con __________ (di seguito: __________), ora __________, la quale ha bonificato tale importo in data 15.12.2000 a _______ per l’acquisto di una licenza d’uso non esclusiva per lo sviluppo di sistemi basata sulla tecnologia "__________",

ignorando, in quanto sottaciuto loro da AC 1, che quest’ultimo in realtà aveva pattuito con __________ un prezzo complessivo di USD 18'000'000.00 per l’acquisto dell'intero pacchetto azionario di __________ e quindi comprensivo dei valori materiali ed immateriali (inclusa la tecnologia __________ ceduta in licenza a __________ rispettivamente a __________) detenuti da __________,

configurandosi l’inganno astuto:

                                     -   nell’aver definito unitamente agli organi dirigenti di __________ in USD 18 milioni il prezzo della licenza d’uso esclusiva voluta da __________ ed in USD 4 milioni il prezzo da pagare da __________ ma assunto da __________ per la licenza d’uso non esclusiva da concedere a __________,

                                     -   nell’aver contemporaneamente negoziato con __________, all'insaputa degli organi dirigenti di __________ e contrariamente alle decisioni prese in seno a quest’ultima, la cessione al prezzo complessivo di USD 18 milioni dell'intero pacchetto azionario di __________,

                                     -   nell’aver strutturato, ovvero fatto strutturare, l’operazione in modo che __________ non si interfacciasse direttamente con __________, incaricando all'insaputa degli organi dirigenti di __________ l’amico e fiduciario __________ di costituire e/o di mettere a disposizione le società interposte __________ SA (di seguito __________ SA), __________ (di seguito __________) e __________, in vista da un lato di acquistare all’insaputa di ________ il pacchetto azionario di __________ e dall’altro di cedere in licenza a __________ e a __________ la tecnologia __________ di cui __________ era titolare,

                                     -   nell’aver dichiarato, o comunque lasciando credere contrariamente al vero, agli organi di __________ rispettivamente di __________ che l’interposizione delle citate società era voluta dalla rispettiva controparte contrattuale,

                                     -   nell’aver predisposto, ovvero fatto predisporre, la stipulazione di una serie di contratti/accordi ai sensi dei quali __________ e __________ ottenevano le licenze previste, mentre __________ SA e __________, entrambe società da lui controllate tramite __________, entravano in possesso del pacchetto azionario di __________ rispettivamente dell’importo di USD 4 milioni (dedotti costi ed onorari dei vari prestatori di servizi), e segnatamente:

                                  a)   contratto 27 ottobre 2000 fra __________ e __________ SA di compravendita del pacchetto azionario di __________,

                                  b)   scrittura privata 14 novembre 2000 fra __________ e __________ mediante la quale __________ assume i costi di __________ derivanti dall’acquisto della licenza sulla tecnologia __________ e dal successivo sviluppo di software nell'interesse di __________,

                                   c)   contratto 22 novembre 2000 fra __________ e __________ SA mediante il quale viene ceduta a quest’ultima al prezzo di USD 10'000.00 la proprietà intellettuale (brevetti) inerente la tecnologia __________,

                                  d)   contratto 22 novembre 2000 fra __________ SA e __________ mediante il quale viene ceduta a quest’ultima al prezzo di USD 11'000.00 la proprietà intellettuale di cui sub. c,

                                  e)   contratto 22 novembre 2000 fra __________ e __________ mediante il quale viene ceduta a quest’ultima al prezzo di USD 21 milioni la proprietà intellettuale di cui sub. d,

                                    f)   contratto non datato fra __________ e __________ mediante il quale viene ceduta a __________ al prezzo di USD 18 milioni una licenza d’uso esclusiva sulla tecnologia __________,

                                  g)   contratto non datato fra __________ e __________ mediante il quale viene ceduta a __________ al prezzo di USD 4 milioni una licenza d’uso non esclusiva sulla tecnologia __________ per lo sviluppo di sistemi,

cagionando in tal modo un danno al patrimonio di __________ di USD 4'000'000.00, di cui almeno USD 535'000.00 utilizzati per scopi personali, segnatamente per l’acquisto tramite la società __________ a lui riconducibile di una partecipazione azionaria in __________ (USD 350'000.00) e per tre bonifici (USD 185'000.00) a favore di conti a lui riconducibili presso la Banca __________ SA;

ritenuto che nel corso dell’inchiesta sono stati recuperati e sequestrati averi patrimoniali per complessivi USD 2'677'945.00 circa, un certificato azionario di __________. (rappresentante 116'667 azioni) ed un certificato azionario di __________ (rappresentante 800 azioni), beni nel frattempo dissequestrati a favore degli aventi diritto;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: art. 146 CP; richiamato l’art. 48 lett. e CP e la violazione del principio di celerità;

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte:                1.   AC 1 è dichiarato colpevole di truffa, e meglio come descritto sopra.

                                   2.   Di conseguenza AC 1 è condannato:

                                2.1   alla pena di 2 (due) anni di detenzione, dedotto il carcere preventivo sofferto;

                                2.2   al versamento dell’indennità di CHF 100'000.00 alla parte civile AP 1 a titolo di risarcimento del danno;

                                2.3   al pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali, da dedursi dalla cauzione.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                   4.   La cauzione di CHF 100'000.00 è liberata, dedotte tassa di giustizia e spese processuali, a favore della parte civile AP 1 a parziale copertura dell’indennità di cui sub. 2.2.

                                   5.   Per le eventuali ulteriori pretese di risarcimento le parti civili AP 1 e AP 2 (già __________) sono rinviate al competente foro civile.

Presenti:                     -   il Ministero Pubblico, rappresentato dalla Procuratrice pubblica __________,

                                     -   l’imputato AC 1, assistito dal suo difensore di fiducia avv. __________, accompagnato dall’avv. __________,

                                     -   l’avv. __________, in rappresentanza dell’accusatore privato AP 1,

                                     -   l’avv. __________, in rappresentanza dell’accusatore privato AP 2.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 09:50.

-     Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

-     accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

-     ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

-     considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

-     considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.:           50, 61 LOG; 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta:                   1.   L’atto di accusa n. 147/2010 del 17 dicembre 2010 contro AC 1 con le relative proposte è approvato.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 200.– e i disborsi sono posti a carico del condannato.

                                   3.   Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

Intimazione a:          

accusatori privati:      -  

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                           La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           200.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)        fr.           101.70

                                                             fr.           501.70

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