RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2001.00031 DC/sc
Lugano 2 maggio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2001 di
__________,
contro
la decisione del 12 febbraio 2001 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia
ritenuto che in data 12 febbraio 2001 la Cassa ha inviato a __________ la seguente decisione formale:
" le comunichiamo che ai sensi dell'art. 33 cpv. 2 lett. c LAF (Legge sugli assegni di famiglia) il diritto all'assegno di prima infanzia si estingue al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età; le facciamo pertanto osservare che non ha più diritto all'assegno citato (fr. 2'260.--)." (Doc. _)
visto il tempestivo ricorso dell'assicurata del seguente tenore:
" In base all'art. 33 cpv. 2 lett. c LAF il mio assegno è scaduto il 31.01.01.
Con la presente chiedo cortesemente che mi venga prolungato fino a settembre '01.
L'assegno (fr. 2'260.--) che ho percepito finora per le seguenti motivazioni:
- grave disagio economico causa impossibilità di trovare un posto di lavoro
- mancanza della possibilità di sistemare il bambino fino a settembre, quando inizierà a frequentare l'asilo infantile
- non sono stata accettata dall'ufficio di collocamento, in quanto non ho mai lavorato." (Doc. _)
letta la risposta di causa con la quale l'amministrazione propone di respingere il ricorso (Doc. _).
Considerato che:
a) Secondo l'art. 33 cpv. 2 lett. c LAF il diritto all'assegno di prima infanzia si estingue "al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età".
b) Nella presente fattispecie __________, il figlio dell'assicurata, è nato il 5 gennaio 1998. Egli ha compiuto i tre anni il 5 gennaio 2001.
Di conseguenza la Cassa, in applicazione delle disposizioni legali in vigore, non poteva che sopprimere l'assegno a partire dal 1° febbraio 2001. Infatti il limite massimo di età del figlio per poter beneficiare dell'assegno di prima infanzia è stato voluto dal legislatore e non ammette eccezioni. La decisione impugnata deve dunque essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti