Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.05.2001 39.2001.31

2. Mai 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·401 Wörter·~2 min·7

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2001.00031   DC/sc

Lugano 2 maggio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2001 di

__________, 

contro  

la decisione del 12 febbraio 2001 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assegni di famiglia

ritenuto che in data 12 febbraio 2001 la Cassa ha inviato a __________ la seguente decisione formale:

"                                                                               le comunichiamo che ai sensi dell'art. 33 cpv. 2 lett. c LAF (Legge sugli assegni di famiglia) il diritto all'assegno di prima infanzia si estingue al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età; le facciamo pertanto osservare che non ha più diritto all'assegno citato (fr. 2'260.--)." (Doc. _)

visto il tempestivo ricorso dell'assicurata del seguente tenore:

"                                                                               In base all'art. 33 cpv. 2 lett. c LAF il mio assegno è scaduto il 31.01.01.

Con la presente chiedo cortesemente che mi venga prolungato fino a settembre '01.

L'assegno (fr. 2'260.--) che ho percepito finora per le seguenti motivazioni:

- grave disagio economico causa impossibilità di trovare un posto di lavoro

- mancanza della possibilità di sistemare il bambino fino a settembre, quando inizierà a frequentare l'asilo infantile

- non sono stata accettata dall'ufficio di collocamento, in quanto non ho mai lavorato." (Doc. _)

letta la risposta di causa con la quale l'amministrazione propone di respingere il ricorso (Doc. _).

Considerato che:

a)   Secondo l'art. 33 cpv. 2 lett. c LAF il diritto all'assegno di prima infanzia si estingue "al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età".

b)   Nella presente fattispecie __________, il figlio dell'assicurata, è nato il 5 gennaio 1998. Egli ha compiuto i tre anni il 5 gennaio 2001.

                                                                          Di conseguenza la Cassa, in applicazione delle disposizioni legali in vigore, non poteva che sopprimere l'assegno a partire dal 1° febbraio 2001. Infatti il limite massimo di età del figlio per poter beneficiare dell'assegno di prima infanzia è stato voluto dal legislatore e non ammette eccezioni. La decisione impugnata deve dunque essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2001.31 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.05.2001 39.2001.31 — Swissrulings