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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.11.2006 36.2006.220

16 novembre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·307 parole·~2 min·1

Riassunto

ricorso irricevibile in assenza di decisione su reclamo.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.220   cs

Lugano 16 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 novembre 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione del 1. aprile 2006 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto che                     con decisione del 1. aprile 2006 l’UAM ha respinto l’istanza presentata da __________, tendente all’ottenimento del sussidio per il 2006 (doc. A),

                                         in data 13 novembre 2006 i coniugi RI 1 si sono rivolti al TCA e con riferimento a recenti sentenze di questo Tribunale chiedono di poter beneficiare del sussidio per l’anno in corso,

                                         per l’art. 76 cpv. 1 LCAMal, nel tenore in vigore fino al 3 luglio 2006, contro le decisioni emesse in virtù della presente legge, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione,

                                         contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla notificazione,

                                         nel caso di specie gli assicurati non hanno presentato reclamo all’UAM ma si sono rivolti direttamente al TCA,

                                         in assenza di una decisione su reclamo il ricorso si rivela irricevibile,

                                         l’incarto va trasmesso all’UAM per i suoi incombenti,

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Lo scritto 13 novembre 2006 è trasmesso all’UAM per i suoi incombenti.

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   4.   Comunicazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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